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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35097/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Un imprenditore individuale, quale cessionario di un credito originariamente appartenente a una società appaltatrice, aveva intimato precetto di pagamento nei confronti della debitrice ceduta sulla base di un titolo esecutivo giudiziale relativo a quel credito. La debitrice aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., rigettata in primo grado ma accolta in appello, con declaratoria di nullità del precetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza di appello per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria ex art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, poiché la Corte territoriale aveva affermato, da un lato, che la cessione non era stata accettata ma solo notificata e che quindi il debitore ceduto avrebbe potuto opporre la compensazione ex art. 1248 c.c., e, dall’altro, aveva escluso la deducibilità in compensazione di crediti sorti con sentenza del Tribunale di Roma del 21 luglio 2008, pur accogliendo l’opposizione proprio su tale eccezione. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1248, 1264 e 1241 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era intrinsecamente contraddittoria e quindi inesistente sul piano logico-giuridico, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c. Tale vizio motivazionale, qualificato come anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ha determinato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti, poiché attinenti ai profili sostanziali della compensazione e della cessione del credito, da riesaminarsi in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all’esecuzione

    La debitrice ceduta aveva utilizzato questo rimedio per contestare il precetto intimato dal cessionario del credito.

  • art. 132 c.p.c.

    obbligo di motivazione della sentenza

    La motivazione della sentenza di merito deve essere comprensibile e non contraddittoria; la sua assenza logica integra nullità della decisione.

  • art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 3, 4 e 5

    motivi di ricorso per cassazione

    La ricorribilità è stata incardinata sulla nullità della sentenza e sulla violazione di norme sostanziali in tema di compensazione e cessione del credito.

  • art. 1248 c.c.

    opponibilità della compensazione al cessionario

    In caso di cessione non accettata dal debitore ceduto, questi può opporre al cessionario la compensazione con i propri crediti verso il cedente, purché anteriori alla notificazione della cessione.

  • art. 1264 c.c.

    effetti della notificazione della cessione al debitore ceduto

    La notificazione rileva ai fini dell’opponibilità della cessione e, in coordinamento con l’art. 1248 c.c., delimita i crediti compensabili verso il cessionario.

  • art. 1241 c.c.

    La controversia involgeva il regime sostanziale della compensazione tra crediti reciproci e la sua deducibilità nel rapporto ceduto.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per vizio motivazionale quando il ragionamento del giudice di merito è affetto da contraddizioni insanabili che impediscono di ricostruire la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione meramente apparente o intrinsecamente contraddittoria può essere accolta come violazione dell’art. 132 c.p.c., con cassazione e rinvio.
  • In materia di cessione del credito, se la cessione non è stata accettata dal debitore ceduto ma solo notificata, questi può opporre al cessionario i crediti verso il cedente anteriori alla notificazione, nei limiti previsti dall’art. 1248 c.c.
  • Quando il motivo di ricorso investe un vizio logico-argomentativo assorbente, le censure che riguardano il merito della disciplina sostanziale restano assorbite e saranno riesaminate dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoOpposizioni esecutive
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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