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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25735/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un imprenditore aveva convenuto in giudizio l'ex segretario comunale, deducendo che l'erronea formalizzazione di due protesti a suo carico aveva determinato l'iscrizione del suo nominativo nei registri della Camera di Commercio e conseguenze pregiudizievoli sull'attività economica, inclusa la richiesta di rientro dei finanziamenti da parte delle banche. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria. L'attore aveva proposto appello, ma la notifica del gravame non era andata a buon fine perché il domiciliatario risultava irreperibile; la Corte d'appello aveva assegnato un termine per il rinnovo della notificazione, ma ha poi dichiarato l'appello inammissibile ritenendo tardiva la riattivazione del procedimento notificatorio, perché avvenuta dopo un intervallo di quasi sei mesi e non entro un tempo ragionevole. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse stata rinnovata entro il termine assegnato dalla Corte territoriale e che, quindi, l'appello fosse tempestivo; ha inoltre richiamato il lungo lasso di tempo trascorso tra la rinnovazione e la decisione, assumendone l'incidenza sull'affidamento della parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la Corte d'appello non aveva dichiarato l'inammissibilità per violazione del termine assegnato dal giudice per il rinnovo, ma per la mancata riattivazione del processo notificatorio entro un termine ragionevole. Ha quindi ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la prima notificazione dell'atto di impugnazione non si concluda per cause non imputabili al notificante, questi ha l'onere di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio, in un lasso di tempo ragionevolmente contenuto, individuato dalla giurisprudenza nel termine dimezzato rispetto a quello di cui all'art. 325 c.p.c. Nel caso concreto, essendo trascorsi circa sei mesi tra il primo tentativo e la ripresa della notificazione, il ricorso era tardivo. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per proporre impugnazione non consente di prescindere dall'onere di riattivare senza ritardo il procedimento notificatorio se la prima notifica non va a buon fine per cause non imputabili alla parte

  • art. 325 c.p.c.

    è utilizzato come parametro per individuare il tempo ragionevole entro cui riprendere il procedimento notificatorio, assumendosi come criterio la metà dei relativi termini

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente

  • art. 380bis c.p.c.

    viene richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamato quale base del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto di impugnazione non si perfeziona per circostanze non imputabili al notificante, la parte ha l'onere di riattivare il procedimento notificatorio senza attendere un nuovo provvedimento del giudice e in un tempo ragionevolmente contenuto.
  • Ai fini della tempestività della ripresa del procedimento notificatorio, la giurisprudenza assume come parametro orientativo il termine dimezzato rispetto a quello previsto per l'impugnazione, quale indice del "tempo ragionevole".
  • La mera concessione di un termine da parte del giudice per il rinnovo della notifica non esclude il controllo sulla ragionevolezza del tempo trascorso tra il primo esito negativo e la riattivazione del procedimento, se la tardività rileva ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
  • Laddove il ritardo nella ripresa della notificazione sia eccessivo rispetto ai tempi normalmente necessari per conoscere l'esito negativo e provvedere alle ulteriori ricerche, l'impugnazione deve essere dichiarata tardiva e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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