Cassazione Penale, Ordinanza n. 00607/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un'imputata per un tentato furto, con pena di mesi 3 di reclusione ed euro 100 di multa. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, la ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: primo, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p.; secondo, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sosteneva che i giudici di merito non avessero valorizzato l'entità del danno, la condotta non aggressiva verso gli agenti nonostante il possesso di un piccolo coltello, la giovane età, l'alterazione psicofisica, la collaborazione nell'identificazione e la spontanea consegna del telefono sottratto. Con memoria difensiva veniva inoltre dedotta la prescrizione del reato di furto tentato e chiesto l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in modo logico e conforme a diritto dai giudici di merito, senza un'adeguata critica della motivazione impugnata. Quanto all'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., ha osservato che il valore del telefono non era di scarso valore, richiamando la giurisprudenza secondo cui il danno deve essere lievissimo, cioè pressoché irrilevante economicamente. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che la Corte territoriale aveva fatto leva su elementi negativi decisivi, in particolare i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, maturati in un arco temporale ristretto, e la disponibilità di un coltellino a serramanico, sicché non era necessaria una risposta espressa a ogni singola deduzione difensiva. Ha inoltre escluso la prescrizione del reato tentato, richiamando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi nel periodo indicato dalle Sezioni Unite e precisando che, in caso di ricorso inammissibile, non può essere rilevata d'ufficio l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia lievissimo, cioè di valore economico pressoché irrilevante; nel caso concreto il valore del telefono sottratto non integrava tale requisito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della cassa delle ammende.
Non consente il rilievo d'ufficio della prescrizione quando il ricorso per cassazione è inammissibile, perché presuppone una valida impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso non opera il potere di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione.
È richiamato per individuare il termine di deposito della sentenza di primo grado da cui decorre la sospensione della prescrizione nella disciplina applicabile ai fatti del periodo considerato.
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina che sospende il corso della prescrizione dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza specifiche ragioni di diritto e pertinenti riferimenti al provvedimento.
- Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo quando il bene sottratto abbia un valore non lievissimo; il parametro rilevante è l'irrilevanza economica pressoché totale del pregiudizio.
- Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre confutare espressamente ogni dato favorevole prospettato dalla difesa, se il rigetto emerge dalla complessiva motivazione.
- La presenza di numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, e altri elementi negativi della condotta possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
- In presenza di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, non può essere rilevata d'ufficio la prescrizione del reato, poiché l'art. 129 c.p.p. presuppone una valida impugnazione.
- Per i fatti commessi nel periodo indicato dalla disciplina transitoria richiamata dalla Corte, il corso della prescrizione resta sospeso nei limiti e per il tempo stabiliti dalla legge n. 103 del 2017.
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