Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha confermato la loro responsabilità per sequestro di persona aggravato e per corruzione propria (capo D), nonché la ricezione della somma complessiva di 96.000 euro dal coimputato Oliverio quale corrispettivo per atti contrari ai doveri d'ufficio (convocazione e falsi verbali). I motivi di ricorso censurano: a) errata valutazione e vizi di motivazione in ordine alla idoneità delle prove sul reato di corruzione (art. 319 c.p.); b) errata qualificazione giuridica del fatto come corruzione propria anziché impropria (art. 318 c.p. invocato dai ricorrenti); c) mancata assunzione di prova decisiva e rinnovazione dell'istruttoria (richiesta di acquisizione rogatoria bancaria relativa al conto EuroKarina/Alfa Bank Romania sul quale sarebbero transitati i 96.000 euro). I difensori hanno inoltre invocato, in sede di discussione, l'intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti, con il loro atto di impugnazione, abbiano in realtà chiesto una rivalutazione autonoma delle prove e l'introduzione di nuovi elementi probatori, attività non consentite in sede di legittimità. Il giudice di legittimità ha inoltre rilevato che le questioni sollevate non erano state correttamente dedotte nel ricorso per cassazione precedente e che, nel giudizio di rinvio, sussistono limiti alla riapertura di questioni già devolute o assorbite. Sulla questione della riapertura istruttoria per acquisire la rogatoria rumena, la Corte ha rilevato che la censura non era stata dedotta nel primo ricorso per cassazione e, comunque, la Corte di appello aveva fornito motivazione sintetica ma adeguata sul fatto che, anche senza le intercettazioni e la rogatoria, gli altri elementi probatori erano sufficienti. La Corte ha perciò dichiarato i ricorsi inammissibili, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha precisato che l'inammissibilità dei ricorsi impedisce l'esame di eventuali cause estintive del reato (es. prescrizione) da parte della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 319 cod.pen.

    Norma sulla corruzione propria: la Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie perché gli atti dei pubblici ufficiali, pur formalmente riconducibili alle loro funzioni, sono stati posti in essere violando il dovere di correttezza e perseguendo l'interesse privato del corruttore.

  • art. 318 cod.pen.

    Norma sulla corruzione impropria: la Corte ha escluso che la condotta dovesse essere qualificata come corruzione impropria, ritenendo corretta la qualificazione in termini di corruzione propria alla luce dell'abuso di ruolo e della diretta negoziazione dell'atto.

  • art. 321 cod.pen.

    Richiamato dai ricorrenti nelle censure; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non incidente sulla decisione di ammissibilità, non potendo la Cassazione rivedere autonomamente la valutazione delle prove.

  • art. 192 cod.proc.pen.

    Norma procedurale citata dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria.

  • art. 546 cod.proc.pen.

    Richiamato nella catena procedurale delle censure: attiene alle modalità di proposizione dei motivi; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero state correttamente dedotte nei gradi precedenti.

  • art. 603 cod.proc.pen.

    Norma sulla riapertura dell'istruttoria dibattimentale: i ricorrenti invocavano la mancata assunzione di prova decisiva, ma la Corte ha rilevato che tale richiesta non era stata tempestivamente dedotta e che l'eventuale prova non sarebbe stata dirimente rispetto al compendio probatorio esistente.

  • art. 358 cod.proc.pen.

    Norma sulle prove decisive invocate: la Corte ha sancito che la mancata acquisizione di una prova non sollevata nei termini e nelle forme appropriate non può costituire motivo ammissibile in Cassazione.

  • art. 495 cod.proc.pen.

    Richiamata in relazione ai mezzi istruttori non acquisiti: la Corte ha sottolineato i limiti procedurali e la necessità di dedurre tempestivamente le richieste istruttorie.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha richiamato che non compete alla Cassazione riesaminare autonomamente le prove o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio.

  • art. 627 comma quarto cod.proc.pen.

    Nel giudizio di rinvio sono preclusi motivi relativi a nullità verificatesi nei precedenti gradi e questioni che la sentenza di cassazione ha coperto; quindi alcune doglianze non potevano essere riproposte in sede di rinvio o con nuovo ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile introdurre nuovi elementi di prova o chiedere l'acquisizione di atti che non siano stati dedotti nei gradi precedenti: il sindacato è limitato a vizi di diritto e a controllare la motivazione del giudice di merito secondo l'art. 606 c.p.p.
  • Le questioni di fatto e la valutazione del compendio probatorio sono di competenza del giudice di merito; un ricorso che si fonda su una nuova valutazione delle prove e non su vizi di diritto e di motivazione è inammissibile.
  • Nel giudizio di rinvio vanno rispettati i limiti fissati dalla sentenza di cassazione: non possono essere riaperte questioni già decise o non devolute al giudice di legittimità, e non sono ammesse nullità che la sentenza di cassazione abbia già coperto.
  • La qualificazione tra corruzione propria e impropria dipende dalla concreta lesione del dovere di correttezza e dall'orientamento dell'atto verso l'interesse privato; quando il pubblico ufficiale agisce sostanzialmente per favorire l'interesse del privato, può sussistere corruzione propria anche se l'atto appare formalmente collegato alle funzioni.
  • Richieste di riapertura istruttoria o acquisizione di rogatorie devono essere tempestivamente formulate e motivate nei gradi competitivi; sollevare tali richieste per la prima volta in Cassazione rende la censura inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.