Cassazione Penale, Sentenza n. 33409/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 04/10/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra taluni reati e aveva rideterminato le pene complessive. I mezzi di doglianza sono tre: 1) vizio di motivazione nella quantificazione della pena in continuazione per i reati sub 1 e 2 (tentata truffa e truffe), perché il G.i.p. non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni della maggiore quantificazione rispetto a quanto deciso dal giudice di cognizione; 2) inosservanza dell'art. 81 c.p. nella determinazione della pena per i reati sub 3-6, per non avere individuato correttamente il reato piu grave e la pena base; 3) vizio di motivazione nella quantificazione della pena in continuazione per il reato sub 3.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al G.i.p. del Tribunale di Belluno, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha rilevato carenze motivazionali e errori di metodo: il giudice dell'esecuzione doveva individuare il reato piu grave, assumere come pena base quella inflitta in sede di cognizione per il reato piu grave (se questa era frutto di una pluralita di reati uniti) e calcolare e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, operando scorpori ove necessario.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'esecuzione e all'applicazione della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare la richiesta di applicazione della continuazione e rideterminare le pene conformemente ai principi giurisprudenziali.
Principio della determinazione della pena per il reato piu grave e della determinazione dell'aumento per i reati satelliti: occorre individuare il reato piu grave come base e motivare la misura degli aumenti.
Indicano le fattispecie penalmente rilevanti contestate (tentata truffa e truffa) e costituiscono il quadro materiale dei reati per i quali è stata chiesta la continuazione.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza che afferma l'obbligo, nel reato continuato, di individuare il reato piu grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l'aumento di pena distintamente per ciascuno dei reati satellite.
Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004 (Esposito)
Principio secondo cui, applicando in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne quando la condanna piu grave deriva da una pluralità di reati già uniti in cognizione, deve assumersi come pena base quella inflitta in tale giudizio e determinare ex novo gli aumenti per i satelliti.
Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 (Neder)
Conferma del principio che anche per reati già riuniti in precedente giudizio di cognizione il giudice dell'esecuzione deve scorporare e ricalcolare gli aumenti in sede esecutiva.
Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 03/07/2013
Principio secondo cui, in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio deve avvenire a giudice di diversa composizione.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si riconosce la continuazione tra condanne distinte, il giudice deve individuare il reato piu grave e assumere come pena base quella inflitta in cognizione per tale reato, se questa deriva da un giudizio precedente; gli aumenti per i reati satelliti vanno determinati ex novo e motivati distintamente.
- Se il giudice dell'esecuzione intende discostarsi dalla quantificazione già operata dal giudice di cognizione, deve fornire una motivazione puntuale che renda comprensibili le ragioni della diversa valutazione.
- Quando la condanna piu grave è il risultato di una pluralità di reati già uniti in un giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati precedentemente riuniti e ricalcolare gli aumenti, per permettere il controllo della congruità della pena complessiva.
- La mancanza di motivazione o la motivazione insufficiente sulla misura degli aumenti in continuazione è motivo di annullamento e rinvio.
- In caso di annullamento l'atto va rimesso a giudice di diversa composizione, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, per garantire imparzialità e corretto riesame.
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