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Ordinanza

Ordinanza n. 1926/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2452/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi a una SCIA temporanea per attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione cautelare. La controversia riguarda un'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto di SCIA temporanea, presentata quale attività accessoria a un evento culturale. L'appellante contestava, secondo quanto emerge dal provvedimento, il presupposto per cui l'evento necessitasse di autorizzazioni di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS. Nel giudizio cautelare è stata inoltre rilevata una questione relativa alla regolarità della notificazione dell'appello, non risultando la notifica effettuata al difensore di Roma Capitale costituito in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'evento culturale, valutato globalmente nei suoi contenuti, necessitasse delle autorizzazioni di pubblico spettacolo previste dagli artt. 68 e 80 del TULPS e che, per tali autorizzazioni, fosse competente il Dipartimento attività culturali di Roma Capitale. La nota dell'amministrazione attestava l'assenza, in capo all'impresa, delle autorizzazioni richieste; tale circostanza impediva di ravvisare una ragionevole fondatezza dell'appello. La questione sulla regolarità della notificazione dell'appello cautelare è stata dichiarata assorbita, non essendo stata notificata l'impugnazione al difensore dell'amministrazione costituito in primo grado. Non sono state liquidate spese per la fase cautelare, in ragione della mancata costituzione della parte appellata, indipendentemente dalla correttezza della sua evocazione in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 68 TULPS

    Prevede l'autorizzazione per gli spettacoli e trattenimenti pubblici; il giudice ha ritenuto che l'evento culturale, considerato globalmente, vi fosse soggetto.

  • art. 80 TULPS

    Richiede gli accertamenti e le autorizzazioni relativi ai locali e ai luoghi di pubblico spettacolo; il giudice ha ritenuto necessarie tali autorizzazioni per l'evento culturale.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dei presupposti autorizzatori di un evento, la necessità delle autorizzazioni di pubblico spettacolo deve essere valutata considerando globalmente i contenuti e le caratteristiche dell'evento, senza isolare l'attività di somministrazione accessoria.
  • La presentazione di una SCIA temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande, quando l'attività è accessoria a un evento culturale soggetto ad autorizzazioni di pubblico spettacolo, non è sufficiente in assenza delle autorizzazioni richieste per l'evento principale.
  • Nella fase cautelare, la documentazione dell'amministrazione che attesti l'assenza delle autorizzazioni necessarie può escludere il fumus boni iuris dell'impugnazione.
  • Quando l'appello cautelare è infondato nel merito, il giudice può considerare assorbita la verifica relativa alla regolarità della notificazione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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