Cassazione Civile, Ordinanza n. 38819/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per oltre 228 mila euro a titolo di compenso per attività difensiva svolta in un procedimento penale di revisione a favore di un cliente. Il debitore aveva proposto opposizione, contestando l’eccessività della pretesa, l’applicazione di poste tariffarie non dovute, la tariffa professionale applicabile e la misura della maggiorazione del compenso. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; in appello, proposto dagli eredi del cliente, la Corte territoriale aveva accolto parzialmente il gravame, ritenendo applicabile la tariffa professionale del DM 585/1994 e non quella del DM 127/2004, nonché adeguata la duplicazione del compenso anziché la quadruplicazione riconosciuta in primo grado. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: violazione degli artt. 324, 342 e 112 c.p.c. per omessa considerazione delle rationes decidendi e asserita genericità dell’appello; nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. in relazione alla mancata quadruplicazione del compenso; violazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. e delle tariffe professionali per mancata applicazione della tariffa da lui ritenuta corretta; violazione degli artt. 112, 91, 92 e 641 c.p.c. per mancata liquidazione delle competenze relative al procedimento monitorio; violazione dell’art. 345 c.p.c. per la condanna alla restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo revocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto inammissibili i documenti allegati alla nota difensiva finale perché estranei all’art. 372 c.p.c. Quanto ai motivi, ha escluso che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare le censure o che l’appello fosse generico, osservando che la questione decisiva era stata proprio quella dell’unicità o separazione del rapporto professionale e che essa era stata specificamente devoluta. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a rivalutare il merito sulla complessità e rilevanza dell’attività difensiva e ha giudicato adeguata la motivazione della sentenza d’appello sulla misura della maggiorazione. Ha poi affermato che, una volta contestata anche solo genericamente la pretesa dell’avvocato, il giudice deve verificare la fondatezza della domanda in tutti i suoi aspetti fondamentali, inclusa la tariffa applicabile. Ha escluso il diritto a una separata liquidazione delle spese del procedimento monitorio, richiamando il principio secondo cui, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, tali spese confluiscono nella liquidazione globale del grado. Infine ha ritenuto infondata l’eccezione di novità della domanda restitutoria, poiché la restituzione della somma pagata in forza del titolo monitorio poi revocato può essere pronunciata in appello come effetto della caducazione del provvedimento.
Norme richiamate
i documenti depositati con la nota difensiva finale sono stati dichiarati inammissibili perché non rientrano nei documenti producibili in cassazione.
non è stata ravvisata la violazione dedotta, poiché la questione decisiva era stata specificamente devoluta in appello e la sentenza di merito conteneva una ratio decidendi unica e riconoscibile.
la motivazione della sentenza d’appello sulla misura della maggiorazione del compenso è stata ritenuta esistente e sufficiente.
la controversia sul compenso professionale richiede la verifica della tariffa applicabile e della misura del compenso in relazione all’attività effettivamente prestata.
la sua applicazione è stata esclusa dalla Corte d’appello, che ha ritenuto invece applicabile il DM 585/1994 in ragione del momento di esaurimento dell’attività professionale.
è stata ritenuta la tariffa professionale applicabile al compenso per l’attività difensiva svolta nel procedimento di revisione.
artt. 112, 91, 92 e 641 c.p.c.
non sussiste l’obbligo di separata liquidazione delle spese del procedimento monitorio quando il decreto ingiuntivo venga revocato; tali spese vanno considerate nella liquidazione complessiva del grado.
la domanda di restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo revocato non è stata considerata nuova, essendo effetto della caducazione del titolo monitorio.
la doglianza sulla restituzione è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, anche una contestazione non specificissima del cliente impone al giudice di verificare la pretesa dell’avvocato in tutti i suoi aspetti fondamentali, compresa la tariffa applicabile.
- La qualificazione dell’unicità o separazione del rapporto professionale e la scelta della tariffa da applicare dipendono dall’accertamento in fatto dell’attività svolta e del momento di compimento della prestazione, e non possono essere sovvertite in cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- La misura delle maggiorazioni tariffarie per complessità o rilevanza dell’opera professionale è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge, non per semplice dissenso sul peso attribuito alle risultanze istruttorie.
- In caso di revoca del decreto ingiuntivo, le spese del procedimento monitorio non richiedono una autonoma liquidazione separata, ma possono essere considerate nella complessiva regolazione delle spese del grado.
- La domanda di restituzione di quanto pagato in forza di un titolo monitorio poi revocato costituisce effetto consequenziale della caducazione del titolo e non domanda nuova, anche se proposta per la prima volta in appello.
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