Cassazione Penale, Sentenza n. 33849/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il diniego del permesso premio per Antonino Madonia, detenuto ergastolano condannato anche per associazione mafiosa e omicidi aggravati da finalità mafiosa. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione delle norme sull'accesso ai permessi premio (art. 30-ter L. 354/1975 e correlati), lamentando che il Tribunale si era limitato alla relazione dell'Area trattamentale (ritenuta non adeguatamente motivata e incompleta), non aveva acquisito l'estratto della cartella personale (art. 65 d.P.R. n. 230/2000), e soprattutto non aveva compiuto le verifiche richieste dalla precedente pronuncia della Cassazione e dalla Corte costituzionale (acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale e dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) per accertare l'eventuale persistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi. Inoltre si segnalava una motivazione contraddittoria: pur affermando l'assenza di elementi concreti e attuali di collegamento con il clan, il Tribunale sosteneva al contempo che l'assenza di dissociazione e la permanenza dei familiari nel territorio non consentivano di escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini esaminati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame. La Corte ha rilevato insufficienze istruttorie e vizi di motivazione: decisione basata su elementi datati o generici, contraddittorietà nella valutazione dei collegamenti attuali con la mafia e omissione delle acquisizioni imprescindibili previste dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale e dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). Ha inoltre rimarcato la necessità, se del caso, di integrare la relazione del direttore del carcere ex art. 65 d.P.R. n. 230/2000 e di acquisire la documentazione personale prevista. Il giudice di rinvio dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per il permesso premio, con particolare attenzione all'eventuale attualità dei collegamenti mafiosi e al rischio di ripristino.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 30-ter
Stabilisce i presupposti per la concessione dei permessi premio: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale, e funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi/culturali/lavorativi. La Corte indica che tali presupposti devono essere valutati concretamente e alla luce dell'eventuale persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Art. 4-bis ordinamento penitenziario (comma 3-bis richiamato dalla giurisprudenza)
Non deve essere applicata come presunzione assoluta di pericolosità: la presunzione è relativa e può essere superata previa prova dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e dell'assenza di rischio di ripristino. Impone anche l'onere di acquisire informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale e dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Sentenza Corte costituzionale n. 253/2019
Ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis nella parte in cui prevedeva una presunzione assoluta di pericolosità per i delitti ostativi di prima fascia, precisando la necessità di verifiche concrete sull'assenza di collegamenti attuali e sul pericolo di ripristino e l'obbligo di acquisire informazioni dalle autorità indicate (PNA, Procura distrettuale, Comitato provinciale).
Art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Regolamenta la relazione del direttore dell'istituto sul trattamento del detenuto; la Corte rileva che tale relazione deve essere adeguatamente motivata e, se carente, il Tribunale di sorveglianza deve chiederne integrazione e acquisire la cartella personale quando previsto.
Artt. 627 e 666 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel ricorso (riguardanti, nell'insieme, questioni di impugnazione e motivazione): vengono invocate per censurare vizi di motivazione e profili procedurali della decisione impugnata.
Art. 27, comma 3 Costituzione
Richiama il principio della finalità rieducativa della pena, che supporta la valutazione sulla funzionalità del permesso premio ai fini della rieducazione e reinserimento sociale del detenuto.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla limitazione della motivazione in cassazione; la Corte segnala che il motivo è stato enunciato nei limiti prescritti ma procede all'esame di merito rispetto alle censure dedotte.
Massime di principio
- Nei procedimenti per il diniego o la concessione di permessi premio a detenuti imputati/condannati per reati "ostativi" (es. mafia) il Tribunale di sorveglianza deve verificare concretamente i tre presupposti di legge: condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso.
- La presunzione di pericolosità derivante dall'appartenenza a organizzazioni mafiose non è assoluta: spetta al giudice accertare l'assenza di collegamenti attuali e il rischio di ripristino, sulla base di prove e informazioni aggiornate.
- È obbligatorio acquisire informazioni dalle autorità indicate dalla giurisprudenza (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore distrettuale e Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) quando richieste dalle caratteristiche del caso; l'omessa acquisizione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- La valutazione non può fondarsi su elementi datati, generici o contraddittori; la relazione del servizio trattamentale o del direttore del carcere deve essere adeguatamente motivata e, se insufficiente, integrata, con acquisizione della cartella personale quando previsto.
- Se le fonti investigative o istituzionali indicano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, grava sul detenuto un onere probatorio maggiore per dimostrare la dissociazione e l'assenza di rischio di ripristino.
- Motivazioni contraddittorie o omissioni istruttorie rilevanti in materia di sicurezza pubblica e collegamenti associativi vengono corrette in Cassazione con annullamento e rinvio per nuovo esame.
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