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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25645/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, relativo all'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti. Con il ricorso per cassazione l'imputato contestava la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo altresì rilevanza dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000. Nella memoria depositata successivamente richiamava inoltre il presunto pagamento integrale del debito tributario, con ultima rata versata in data indicata, quale elemento favorevole alla richiesta di esclusione della punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte di appello aveva già esaminato e motivatamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando il numero delle fatture inesistenti utilizzate e l'ammontare complessivo dell'evasione. Quanto all'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000, ha rilevato che non risultava dimostrato che la questione fosse stata proposta al giudice di appello, né poteva essere valutata in cassazione una dedotta integrale estinzione del debito non prospettata in precedenza. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Ha inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile, l'eventuale prescrizione maturata nelle more restava irrilevante.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    fattispecie incriminatrice relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in dichiarazione, posta a base della condanna confermata in appello

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere negata in ragione del numero delle fatture utilizzate e dell'importo complessivo evaso; la sua deduzione deve essere sorretta da elementi specificamente prospettati nei gradi di merito quando la questione è proponibile

  • art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    la sua invocazione richiede che risulti dedotta tempestivamente nel giudizio di merito; non può essere valorizzata in cassazione se non emerge che sia stata proposta alla corte di appello

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    richiamato solo nel precedente giurisprudenziale citato, per il potere della Corte di rilevare d'ufficio alcune questioni anche in caso di ricorso inammissibile quando la questione sia deducibile per la prima volta in cassazione

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    ha modificato l'art. 131-bis c.p. con effetti retroattivi, ma nel caso concreto la sentenza di appello era successiva alla novella, sicché la questione doveva essere già articolata nel gravame

  • art. 131-bis c.p.

    modificato dal d.lgs. 150/2022; il richiamo serve a chiarire il regime temporale della disciplina, non a fondare l'accoglimento nel caso concreto

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va negata quando la gravità concreta emerge dal numero delle condotte documentali utilizzate e dall'entità dell'evasione complessiva.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotti per la prima volta elementi di fatto non dedotti nel giudizio di appello, se la questione richiedeva una specifica allegazione nel merito.
  • L'eventuale pagamento integrale del debito tributario non può essere valutato in cassazione se non risulta previamente prospettato al giudice di appello, trattandosi di tema proprio del giudizio di cognizione.
  • Quando la sentenza di merito è successiva alla riforma dell'istituto, la parte che invochi la particolare tenuità del fatto deve articolare compiutamente in appello tutti gli elementi a sostegno della richiesta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende irrilevante l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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