Cassazione Penale, Ordinanza n. 00264/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 maggio 2024. Con il primo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta in appello e quindi era preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione del giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma 2, c.p., sostenendo che la condotta non integrasse il reato; la Corte ha osservato che il motivo si limitava a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato la sussistenza di un deterioramento dei sedili e non di una distruzione totale. Il ricorso è stato ritenuto non specifico e meramente apparente.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta come motivo di appello, pena l'inammissibilità della censura.
I motivi nuovi o non previamente dedotti in appello sono preclusi in sede di legittimità secondo la regola di inammissibilità richiamata dalla Corte.
La condotta ritenuta rilevante nel caso concreto è stata quella del deterioramento della cosa altrui, non essendo necessario che il bene sia del tutto distrutto per integrare il reato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che presuppongono questioni non devolute al giudice di appello, quando la legge ne preveda la preclusione a pena di inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione di merito, rende il motivo non specifico e quindi inammissibile.
- Nel reato di danneggiamento, anche il deterioramento del bene è condotta penalmente rilevante; non è necessario che il bene sia completamente distrutto per ritenere integrata la fattispecie.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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