Cassazione Penale, Ordinanza n. 02828/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bolzano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione della vicenda in fatto, sostenendo una lettura alternativa delle risultanze probatorie; la Corte ha rilevato che tale censura mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali né manifeste illogicità della motivazione. Con gli altri due motivi ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della pena sostitutiva richiesta dalla difesa; tali doglianze sono state ritenute manifestamente infondate perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, in assenza di specifici travisamenti o di manifeste incongruenze logiche; ha inoltre giudicato infondati i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata concessione della pena sostitutiva. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Indicato come titolo di responsabilità già accertato nei giudizi di merito; il ricorso non poteva essere usato per ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio attraverso una mera rilettura alternativa dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- La censura per travisamento della prova richiede l'indicazione specifica di emergenze processuali decisive e delle manifeste incongruenze del ragionamento seguito nella sentenza impugnata; non basta contrapporre una diversa interpretazione degli elementi di prova.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia sufficiente, non illogica e dia conto delle deduzioni difensive.
- Il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva non è censurabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha esaminato le richieste difensive e ha motivato in modo adeguato e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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