Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03267/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che la aveva riconosciuta responsabile, deducendo tre gruppi di censure. Anzitutto ha contestato la instaurazione del rito cartolare in appello, sostenendo che la trattazione senza intervento delle parti fosse illegittima; la Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era priva di specificità e comunque manifestamente infondata, poiché il termine per chiedere la discussione orale o per manifestare la volontà di comparire era perentorio e, decorso inutilmente, consolidava la trattazione scritta ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020. In secondo luogo, ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella accolta dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non scrutinabile in sede di legittimità, perché fondato su una diversa lettura del compendio probatorio e non su un decisivo travisamento della prova. Inoltre, la ricorrente ha lamentato il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di riconoscere d'ufficio circostanze attenuanti, ma la Corte ha osservato che tale censura non è proponibile se la relativa richiesta non sia stata specificamente formulata in appello o nelle conclusioni. Infine, ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, ma anche tale motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ritualità del giudizio cartolare, qualificazione giuridica del fatto, mancato riconoscimento d'ufficio di attenuanti e diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    specificità dei motivi di ricorso a pena di inammissibilità

    il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, salvo tempestiva richiesta di discussione orale o di comparizione dell'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

  • art. 3 Cost.

    la disciplina del rito cartolare non è ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, essendo applicabile in modo indistinto alle parti pubbliche e private.

  • art. 24 Cost.

    la previsione del contraddittorio cartolare e della facoltà di chiedere la trattazione orale non vulnera il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    la trattazione scritta in appello, con possibilità di richiesta orale, è considerata compatibile con il giusto processo.

  • artt. 624 e 116 c.p.

    sono richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto; la Corte non entra nel merito della diversa ricostruzione perché la censura è generica e mira a una rivalutazione del fatto.

  • art. 110 c.p.

    richiamato dalla Corte quale base della corretta sussunzione del fatto in concorso di persone nel reato.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    la Corte afferma che i giudici di merito hanno correttamente sussunto la fattispecie in tale norma, quindi in rapina aggravata/qualificata secondo la formulazione richiamata.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti o delle prove è inammissibile.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando l'errore sul dato probatorio sia decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudice di merito; non è consentito utilizzare il ricorso per una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Nel regime della trattazione cartolare dell'appello penale, il termine per chiedere la discussione orale o per comparire personalmente è perentorio: la sua inosservanza determina la preclusione alla partecipazione orale.
  • La disciplina dell'appello cartolare non viola, di per sé, i principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa, quando sia prevista la possibilità di attivare la discussione orale entro termini ragionevoli e uguali per le parti.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare tutti gli argomenti difensivi o a valorizzare ogni elemento favorevole: una motivazione congrua che evidenzi gli elementi negativi ritenuti decisivi è sufficiente a fondare il diniego delle attenuanti generiche.
  • La mancata concessione d'ufficio di circostanze attenuanti non è censurabile in cassazione se la parte non abbia previamente formulato una richiesta specifica in appello con riferimento a dati fattuali idonei a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoRapina
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.