Cassazione Penale, Ordinanza n. 19807/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
In sede di esecuzione l'interessato aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato di cui all'art. 81 c.p. con riferimento ai fatti oggetto di due sentenze irrevocabili pronunciate dalla Corte di Napoli nel 2016 e dalla Corte di Appello di Napoli nel 2021. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendola mera riproposizione di una domanda già precedentemente respinta. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la nuova istanza presentasse elementi di novità e non fosse sovrapponibile a quella già esaminata. La Cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché il giudice dell'esecuzione aveva dato conto di avere effettivamente esaminato la nuova istanza, anche all'esito dell'udienza, rilevandone la sostanziale identità rispetto alla precedente, salvo i diversi argomenti difensivi; il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con tale ratio e non ha indicato concreti elementi nuovi, limitandosi a richiamare l'accoglimento della medesima richiesta in favore di altro imputato.
Norme richiamate
Richiamato quale disciplina della continuazione oggetto dell'istanza esecutiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché considera la nuova domanda una riproposizione di quella già respinta.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede esecutiva, una nuova istanza è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di una domanda già respinta e non alleghi elementi concreti e specifici di novità rispetto alla precedente.
- La mera differenza negli argomenti difensivi o il richiamo all'accoglimento della stessa richiesta in favore di altro imputato non bastano a configurare una nuova istanza, se il contenuto sostanziale della domanda resta sovrapponibile.
- In cassazione, le doglianze che non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice di merito e mirano solo a ottenere una diversa lettura del materiale già valutato sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità del ricorso.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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