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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 24 giugno 2021, emessa dal Comune di Caltanissetta, con cui è stata ingiunta al ricorrente la demolizione di alcune opere con cui sarebbe stata di fatto modificata da ufficio ad abitazione la destinazione d’uso di un’unità immobiliare di sua proprietà, sita in Caltanissetta, Via -OMISSIS- piano quarto; - di tutti gli atti preliminari preparatori e conseguenti a quello sopra menzionato ivi compresi i verbali di sopralluogo redatti in data 25 febbraio 2021 e 29 marzo 2021 e del successivo provvedimento di constatazione della destinazione redatto il 10 giugno 2021, ancorché non conosciuti, ed ancora di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti;

Giustizia amministrativa202101893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa ad ampliamenti e alla ritenuta variazione della destinazione d'uso da direzionale a residenziale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che gli ingiungeva la demolizione di opere realizzate in un'unità immobiliare sita al quarto piano e nel sottotetto, ritenendo accertati sia un ampliamento della superficie assentita sia il mutamento della destinazione d'uso da ufficio ad abitazione. Ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 e del regolamento edilizio comunale, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Secondo il ricorrente, la presenza di un punto ristoro, di una sauna amovibile e di una sala riunioni non dimostrava una destinazione residenziale, considerato il prevalente utilizzo dell'immobile quale studio legale, la presenza di ambienti e arredi compatibili con tale funzione e l'assenza di elementi tipici di un'abitazione. Con il secondo motivo ha contestato la previsione dell'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e dell'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza, senza un ulteriore provvedimento di accertamento dell'inottemperanza. Il ricorrente ha tuttavia dichiarato di avere già integralmente eseguito il ripristino prima della notificazione del ricorso, e il Comune aveva successivamente attestato l'avvenuta ottemperanza. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza nella parte relativa alla destinazione abitativa, senza proporre domanda risarcitoria né prospettare un interesse a fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Poiché il ricorrente aveva già eseguito integralmente l'ordinanza di ripristino, l'eventuale annullamento non avrebbe potuto procurargli alcuna utilità concreta e attuale. Il Collegio ha richiamato l'art. 34, comma 3, c.p.a. e il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 8 del 2022, secondo cui, quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto soltanto se sussiste un interesse ai fini risarcitori. Anche un interesse strumentale o morale deve consistere in un'utilità giuridica attuale e, una volta venuta meno l'utilità dell'annullamento, può sorreggere la prosecuzione del giudizio solo se funzionale alla proposizione di un'azione risarcitoria, anche successiva. Nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né prospettato alcun interesse risarcitorio; pertanto non residuava alcun interesse legittimante la pronuncia di merito sulle censure sostanziali. Il Comune non si è costituito e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se risulta interesse ai fini risarcitori

    La sopravvenuta inutilità dell'annullamento consente una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità soltanto in presenza di un interesse ai fini risarcitori; in assenza di tale interesse il ricorso è inammissibile.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla qualificazione del mutamento di destinazione d'uso, ma il giudice non ha esaminato nel merito la censura edilizia per carenza di interesse.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e all'acquisizione al patrimonio comunale; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata richiamata in relazione alla qualificazione della variazione come essenziale; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato è stato integralmente eseguito e l'annullamento non può più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale, viene meno l'interesse all'azione di annullamento.
  • Ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., una pronuncia di accertamento dell'illegittimità dell'atto ormai non più utilmente annullabile può essere resa soltanto se il ricorrente dimostra un interesse ai fini risarcitori, anche in vista della proposizione di una successiva domanda di risarcimento.
  • Il richiamo a un generico interesse morale o strumentale non è sufficiente a mantenere l'interesse al giudizio quando l'annullamento è divenuto inutile; tale interesse deve tradursi in un'utilità giuridica attuale e, nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, c.p.a., essere funzionalmente collegato alla tutela risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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