Cassazione Penale, Ordinanza n. 25896/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla sproporzione della pena, reputando immune da manifesta illogicità la motivazione della sentenza impugnata sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto di alcuni oggetti sottratti dall'abitazione della persona offesa, tra cui un televisore, un forno a microonde, un orologio e una carta Postepay. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena concretamente irrogata fosse eccessiva e sproporzionata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato un grave precedente penale per reato di cui all'art. 572 c.p., in assenza di ulteriori elementi prognostici positivi, ai fini sia del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante contestata sia della quantificazione della pena poco sopra il minimo edittale e comunque al di sotto dei valori medi, senza possibilità di ulteriore riduzione.
Norme richiamate
Richiamato come precedente penale grave valorizzato dal giudice di merito per escludere ulteriori attenuanti in sede di dosimetria della pena.
Le circostanze attenuanti generiche sono state poste in equivalenza con la circostanza aggravante contestata; la Corte ritiene corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito.
La quantificazione della pena è stata giudicata coerente con i criteri di commisurazione sanzionatoria, in particolare alla luce dei precedenti penali e dell'assenza di elementi prognostici positivi.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla misura della pena è infondata quando la sentenza di merito dia conto in modo non manifestamente illogico dei criteri di commisurazione e collochi la pena entro un intervallo ragionevole rispetto al minimo edittale e ai valori medi.
- Un grave precedente penale può legittimamente essere valorizzato dal giudice di merito, in assenza di elementi positivi contrari, sia per negare una ulteriore riduzione della pena sia per fondare il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e circostanze aggravanti.
- La contestazione della sproporzione della pena non può essere accolta se si risolve in una diversa valutazione di merito non assistita da manifesta illogicità o violazione di legge.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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