Cassazione Penale, Ordinanza n. 24987/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per un reato contro il patrimonio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge e difetto di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, contestando la quantificazione della pena e degli aumenti/diminuzioni per circostanze e continuazione. Dal testo emerge che la Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché non previamente dedotto in appello, e il secondo manifestamente infondato perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era sorretta da motivazione sufficiente, valorizzando la gravità del fatto, il valore del bene ricettato contenente dati sensibili e i precedenti specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il primo motivo è stato ritenuto precluso per difetto di devoluzione in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il secondo è stato reputato manifestamente infondato perché la determinazione della pena, inclusa la valutazione di aggravanti, attenuanti e continuazione, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed era congruamente motivata.
Norme richiamate
inesistente nel testo il richiamo come "violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen."
La censura non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello, pena l'interruzione della catena devolutiva.
La graduazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali di commisurazione della sanzione.
La pena deve essere determinata tenendo conto dei criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere dell'imputato; il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito e sindacabile solo per illogicità o arbitrio.
Massime di principio
- La questione della particolare tenuità del fatto deve essere devoluta al giudice di appello per poter essere poi scrutinata in cassazione; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di devoluzione.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se priva di motivazione, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
- Ai fini della commisurazione della pena possono assumere rilievo la gravità concreta del reato, il valore del bene coinvolto e i precedenti specifici dell'imputato, se richiamati in modo coerente nella motivazione.
- La Suprema Corte non rivaluta il merito della dosimetria sanzionatoria quando la decisione impugnata dia conto in modo sufficiente dei criteri seguiti.
- Il mancato rispetto della catena devolutiva nei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del corrispondente motivo in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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