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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42409/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d\'Appello di L\'Aquila che li aveva riconosciuti colpevoli, in concorso, del reato di lesioni personali volontarie aggravate con indebolimento permanente dell\'organo dell\'udito e con postumi superiori a 40 giorni (capo 1). Inoltre Pollutri è stato ritenuto responsabile anche del delitto di tentata violenza privata e entrambi sono stati ritenuti responsabili di minaccia finalizzata a impedire la denuncia (capo 2). Buonanno ha articolato tre motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza della minaccia, lamentando che non sia stata trascritta l\'espressione intimidatoria né specificato il male ingiusto prospettato; 2) assenza della condizione di procedibilità (querela) per il reato di minaccia, poiché la querela sarebbe stata presentata solo per le lesioni; 3) vizio di motivazione nella valutazione della recidiva e dell\'aumento di pena. Pollutri ha articolato due motivi: 1) vizio di motivazione quanto alla sua riconducibilità alle lesioni (sostiene che la vittima fu colpita da piu persone e non era possibile identificarne l\'autore); 2) motivo analogo a quello di Buonanno sulla natura intimidatoria della minaccia e sulla procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi mirassero a un sindacato non consentito sulla valutazione del merito da parte del giudice di legittimità e fossero generici o manifestamente infondati. Quanto ai profili specifici: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d\'Appello sulla sussistenza della minaccia, richiamando la relazione di servizio che riferiva l\'intento di intimidire la persona offesa per impedirne la denuncia, e osservando che lo scopo (far desistere dalla denuncia) era l\'elemento rilevante; la questione della procedibilit\'a (querela) è stata respinta in quanto la querela ha la funzione di individuare il fatto-reato e non richiede dettagli tali da escludere l\'ipotesi di minaccia; la Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della recidiva in relazione ai precedenti numerosi, gravi e specifici e alle modalit\'a particolarmente allarmanti del fatto commesso in carcere; infine la declaratoria di responsabilit\'a di Pollutri per le lesioni è stata ritenuta adeguatamente fondata sulle dichiarazioni precise della persona offesa e sul riscontro della tipologia delle lesioni. Per legge i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    La Corte ha richiamato l'articolo in relazione alla valutazione del fatto e della partecipazione/concerto nella condotta di minaccia, ritenendo corretta la valutazione del profilo probatorio che ha individuato lo scopo intimidatorio della condotta

  • art. 99 cod. pen.

    L'articolo relativo alla recidiva è stato applicato con motivazione: la Corte d\'appello ha correlato precedenti numerosi, gravi e specifici con le modalit\'a del fatto, ritenendo sussistente un accresciuto indice di pericolosit\'a sociale giustificante l\'aumento di pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base legale per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilit\'a del ricorso

Massime di principio

  • I ricorsi che mirano soltanto a rivedere la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, senza indicare vizi logici manifesti o omissioni argomentative specifiche, sono spesso dichiarati inammissibili dalla Corte di legittimità.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se chiare, precise e coerenti con le lesioni riscontrate, possono costituire base probatoria sufficiente per l\'attribuzione della responsabilità anche quando più persone hanno partecipato all\'evento violento.
  • La querela come condizione di procedibilit\'a ha la funzione primaria di segnalare all\'autorità un fatto-reato e l\'intenzione di perseguirne l\'autore; non richiede necessariamente una dettagliata qualificazione di tutte le possibili fattispecie di reato riconducibili allo stesso fatto.
  • La valutazione della recidiva richiede motivazione concreta e comparazione tra i precedenti e il fatto nuovo: se il giudice spiega il nesso tra precedenti, modalit\'a del reato e pericolosit\'a sociale, l\'aumento di pena per recidiva è legittimo.
  • La scelta del rito abbreviato limita le possibilit\'a difensive volte a ottenere ulteriori indagini e può incidere sul grado di approfondimento probatorio compatibile con la decisione giudiziaria.
  • Ricorsi generici o che non si confrontano puntualmente con la motivazione del giudice di appello espongono il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni pecuniarie previste per l\'inammissibilit\'a dovuta a colpa nel ricorso.

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