Cassazione Penale, Sentenza n. 42409/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d\'Appello di L\'Aquila che li aveva riconosciuti colpevoli, in concorso, del reato di lesioni personali volontarie aggravate con indebolimento permanente dell\'organo dell\'udito e con postumi superiori a 40 giorni (capo 1). Inoltre Pollutri è stato ritenuto responsabile anche del delitto di tentata violenza privata e entrambi sono stati ritenuti responsabili di minaccia finalizzata a impedire la denuncia (capo 2). Buonanno ha articolato tre motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza della minaccia, lamentando che non sia stata trascritta l\'espressione intimidatoria né specificato il male ingiusto prospettato; 2) assenza della condizione di procedibilità (querela) per il reato di minaccia, poiché la querela sarebbe stata presentata solo per le lesioni; 3) vizio di motivazione nella valutazione della recidiva e dell\'aumento di pena. Pollutri ha articolato due motivi: 1) vizio di motivazione quanto alla sua riconducibilità alle lesioni (sostiene che la vittima fu colpita da piu persone e non era possibile identificarne l\'autore); 2) motivo analogo a quello di Buonanno sulla natura intimidatoria della minaccia e sulla procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi mirassero a un sindacato non consentito sulla valutazione del merito da parte del giudice di legittimità e fossero generici o manifestamente infondati. Quanto ai profili specifici: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d\'Appello sulla sussistenza della minaccia, richiamando la relazione di servizio che riferiva l\'intento di intimidire la persona offesa per impedirne la denuncia, e osservando che lo scopo (far desistere dalla denuncia) era l\'elemento rilevante; la questione della procedibilit\'a (querela) è stata respinta in quanto la querela ha la funzione di individuare il fatto-reato e non richiede dettagli tali da escludere l\'ipotesi di minaccia; la Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della recidiva in relazione ai precedenti numerosi, gravi e specifici e alle modalit\'a particolarmente allarmanti del fatto commesso in carcere; infine la declaratoria di responsabilit\'a di Pollutri per le lesioni è stata ritenuta adeguatamente fondata sulle dichiarazioni precise della persona offesa e sul riscontro della tipologia delle lesioni. Per legge i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'articolo in relazione alla valutazione del fatto e della partecipazione/concerto nella condotta di minaccia, ritenendo corretta la valutazione del profilo probatorio che ha individuato lo scopo intimidatorio della condotta
L'articolo relativo alla recidiva è stato applicato con motivazione: la Corte d\'appello ha correlato precedenti numerosi, gravi e specifici con le modalit\'a del fatto, ritenendo sussistente un accresciuto indice di pericolosit\'a sociale giustificante l\'aumento di pena
Norma richiamata quale base legale per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilit\'a del ricorso
Massime di principio
- I ricorsi che mirano soltanto a rivedere la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, senza indicare vizi logici manifesti o omissioni argomentative specifiche, sono spesso dichiarati inammissibili dalla Corte di legittimità.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se chiare, precise e coerenti con le lesioni riscontrate, possono costituire base probatoria sufficiente per l\'attribuzione della responsabilità anche quando più persone hanno partecipato all\'evento violento.
- La querela come condizione di procedibilit\'a ha la funzione primaria di segnalare all\'autorità un fatto-reato e l\'intenzione di perseguirne l\'autore; non richiede necessariamente una dettagliata qualificazione di tutte le possibili fattispecie di reato riconducibili allo stesso fatto.
- La valutazione della recidiva richiede motivazione concreta e comparazione tra i precedenti e il fatto nuovo: se il giudice spiega il nesso tra precedenti, modalit\'a del reato e pericolosit\'a sociale, l\'aumento di pena per recidiva è legittimo.
- La scelta del rito abbreviato limita le possibilit\'a difensive volte a ottenere ulteriori indagini e può incidere sul grado di approfondimento probatorio compatibile con la decisione giudiziaria.
- Ricorsi generici o che non si confrontano puntualmente con la motivazione del giudice di appello espongono il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni pecuniarie previste per l\'inammissibilit\'a dovuta a colpa nel ricorso.
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