Cassazione Civile, Ordinanza n. 06819/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di una procedura di amministrazione straordinaria poi convertita in fallimento. I commissari liquidatori, cessati dall'incarico, avevano depositato il conto della loro gestione prima in un giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e poi, anche, nella sede concorsuale prevista dall'art. 75 d.lgs. n. 270/1999. La curatela del fallimento ha proposto contestazione del rendiconto nella sede concorsuale, deducendo tra l'altro il pagamento di crediti prededucibili in assenza di ammissione al passivo e/o di autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I ricorrenti hanno sostenuto: 1) che l'azione di rendiconto ordinaria avrebbe assorbito quella concorsuale, con consumazione del potere di contestazione da parte della curatela; 2) che la vigilanza amministrativa sulla procedura avrebbe precluso il sindacato giudiziale sul conto, anche per effetto di un preteso giudicato esterno formatosi nel giudizio ordinario; 3) che comunque fosse inapplicabile ratione temporis l'art. 111-bis l. fall. ai crediti prededucibili e che i pagamenti fossero legittimi perché eseguiti per la conservazione dei beni nell'ambito della gestione straordinaria.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondati i primi due motivi: la sola proposizione del giudizio ordinario di rendiconto non preclude alla curatela, una volta depositato il conto nella sede concorsuale, di proporre contestazioni ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999; il giudizio ordinario e quello concorsuale hanno oggetto diverso, non vi è continuità o continenza tra i due, e il giudicato formatosi nel giudizio ordinario riguarda solo l'obbligo di rendere il conto, non l'approvazione del merito della gestione. Esclude inoltre che il controllo preventivo dell'autorità di vigilanza impedisca il successivo controllo giudiziale. Quanto al terzo motivo, lo dichiara in parte inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del decreto impugnato, e in parte infondato perché l'amministrazione straordinaria, quale disciplina speciale della crisi, resta regolata dalla normativa previgente, non essendo applicabile l'art. 111-bis l. fall. alla procedura in questione. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti e viene disposto anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il procedimento ordinario di rendiconto è facoltativo, di cognizione di merito, e l'eventuale sua pendenza non preclude la contestazione del conto nella sede concorsuale dopo il deposito
prevede l'obbligo del gestore di depositare il conto e la successiva facoltà degli interessati di contestarlo davanti al tribunale; la disciplina è speciale rispetto al rendiconto ordinario
richiama l'applicazione dell'art. 75 in caso di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento
richiamato quale norma che disciplina il rendiconto nella procedura concorsuale e la contestazione da parte degli interessati
ritenuto non applicabile ratione temporis alla specifica amministrazione straordinaria soggetta alla disciplina speciale previgente
art. 111, secondo comma, l. fall.
richiamato per evidenziare che i pagamenti di prededuzioni richiedono un formale provvedimento autorizzativo
art. 38, secondo comma, l. fall.
evocato come possibile base della responsabilità personale del gestore quando l'attività abbia arrecato pregiudizio alla massa o ai creditori
art. 310, secondo comma, c.p.c.
l'estinzione del processo fa salvi i capi di merito non impugnati e già passati in giudicato, mentre caducano gli atti non coperti da giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La mera proposizione di un'azione ordinaria di rendiconto non consuma né assorbe il potere di contestare il conto nella successiva sede concorsuale quando la disciplina speciale impone al gestore il deposito del rendiconto e attribuisce agli interessati la facoltà di opporvisi dopo il deposito.
- Il giudizio ordinario di rendiconto e il rendiconto concorsuale sono procedimenti autonomi e con oggetto diverso: il primo tende all'accertamento dell'obbligo di rendere il conto e, eventualmente, al soddisfacimento del credito; il secondo è destinato al controllo della correttezza della gestione secondo la disciplina speciale della procedura.
- Il giudicato formatosi nel giudizio di rendiconto ordinario, ove il processo sia poi definito con cessazione della materia del contendere, può riguardare solo l'obbligo di rendere il conto se tale obbligo sia stato accertato con sentenza non definitiva passata in giudicato, ma non implica l'approvazione del conto nel merito.
- Nelle procedure concorsuali liquidatorie il depositario della gestione è tenuto ex lege al rendiconto e il controllo del tribunale sulle contestazioni degli interessati non è escluso dal previo vaglio dell'autorità amministrativa di vigilanza.
- Le norme speciali sull'amministrazione straordinaria e sulle procedure liquidatorie prevalgono sulla disciplina generale sopravvenuta della legge fallimentare quando la procedura sia stata instaurata sotto il regime previgente; una disposizione generale successiva non deroga alla disciplina speciale anteriore, salvo espressa previsione.
- Una censura per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base del decreto impugnato, specie quando il giudice di merito fondi la decisione sulla mancanza di autorizzazione formale ai pagamenti prededucibili.
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