Cassazione Penale, Ordinanza n. 06244/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. proposto da un condannato contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la conferma della condanna emessa dalla Corte di appello. Il ricorrente deduce un errore di fatto della Cassazione: secondo la difesa, i giudici di legittimità avrebbero letto in modo errato il verbale d'udienza del 24 gennaio 2024, ritenendo tardiva e quindi manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, mentre l'eccezione sarebbe stata sollevata già in udienza preliminare e poi reiterata nei gradi successivi. Nel medesimo atto ha chiesto anche la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 625, comma 2, c.p.p., allegando il grave pregiudizio derivante dalla protrazione dell'esecuzione oltre una certa data. La Corte affronta solo l'istanza cautelare incidentale e, in via sommaria, ritiene non integrata la situazione di eccezionale gravità richiesta dalla norma, perché non emerge in modo immediato e certo l'asserito errore percettivo della precedente pronuncia di legittimità; rinvia quindi ogni valutazione sul fumus del ricorso straordinario alla sede propria e rigetta la sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione, decidendo sulla sola istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta. Ha affermato che, allo stato e in sede di delibazione sommaria, non è ravvisabile un caso di eccezionale gravità ai sensi dell'art. 625, comma 2, c.p.p., poiché non risulta ictu oculi e con assoluta certezza l'errore di fatto denunciato sulla lettura del verbale d'udienza. Il giudizio sul ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. resta impregiudicato e verrà eventualmente compiuto nella sede propria.
Norme richiamate
è il rimedio straordinario esperibile per denunciare l'errore di fatto della Corte di cassazione; la sua fondatezza va solo sommariamente delibata nella fase incidentale sulla sospensione
consente la sospensione dell'esecuzione della pena nei soli casi di eccezionale gravità; la valutazione deve essere sommaria e non può anticipare il giudizio sul ricorso principale
norma incriminatrice del reato di riciclaggio oggetto della condanna confermata
norme richiamate per il reato di falso contestato e confermato nella condanna oggetto del ricorso originario
richiamato nel testo come base dell'istanza di sospensione dell'esecuzione penale
Massime di principio
- La sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di ricorso straordinario è consentita solo in presenza di casi di eccezionale gravità, da apprezzarsi in relazione all'intera vicenda processuale e non alle sole condizioni soggettive del condannato.
- In sede incidentale sulla sospensione, il giudice deve limitarsi a una delibazione sommaria del fumus del ricorso straordinario: è richiesta una probabilità qualificata di accoglimento immediatamente percepibile dagli atti, senza svolgere un esame approfondito che anticiperebbe il merito.
- L'istanza di sospensione non può essere accolta quando l'asserito errore di fatto nella decisione di legittimità non emerga in modo ictu oculi e con assoluta certezza dalla documentazione disponibile.
- Il giudizio sul ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. resta autonomo rispetto alla fase cautelare incidentale: il rigetto della sospensione non implica alcuna preclusione o valutazione definitiva sulla fondatezza del rimedio straordinario.
Come è indicizzato
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