Cassazione Civile, Ordinanza n. 02059/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dipendente)
La controversia
Il dipendente, dopo essere stato convenuto dinanzi alla Corte dei conti per responsabilità amministrativo-contabile per un preteso danno erariale in favore del comune di appartenenza e dopo essere stato assolto con compensazione delle spese nel giudizio contabile, ha chiesto in sede monitoria al giudice ordinario il rimborso delle spese legali sostenute. Il decreto ingiuntivo ottenuto è stato però revocato in opposizione, e la decisione è stata confermata in appello sulla base dell’orientamento secondo cui, in caso di proscioglimento nel merito, solo il giudice contabile potrebbe liquidare le spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., senza successiva azione autonoma davanti al giudice ordinario. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione delle norme che prevedono il rimborso delle spese legali al dipendente prosciolto e dell’interpretazione autentica che disciplina la liquidazione delle spese nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo un revirement rispetto al precedente orientamento restrittivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura, aderendo all’indirizzo più recente delle Sezioni Unite secondo cui il giudice contabile deve liquidare le spese in caso di proscioglimento, ma il dipendente conserva il diritto di chiedere all’amministrazione di appartenenza il rimborso dell’eventuale maggior importo delle spese difensive sostenute, diritto che attiene al rapporto sostanziale di lavoro e può essere fatto valere dinanzi al giudice ordinario. Poiché nel caso concreto il giudizio contabile si era concluso con compensazione delle spese in un momento in cui ciò era ancora possibile, è stata riconosciuta la possibilità di agire separatamente contro l’amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 2-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543
"In caso di definitivo proscioglimento ... le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza"
Riconosce un diritto al rimborso delle spese legali al soggetto definitivamente prosciolto nel giudizio contabile nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.
art. 18, comma 1, d.l. 25 marzo 1997, n. 67
"Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa ... conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza"
Conferma, per i dipendenti statali, il principio del rimborso delle spese legali quando il giudizio si chiuda con esclusione della responsabilità.
art. 10-bis, comma 10, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
"il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio ... liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato"
È norma di interpretazione autentica: chiarisce che il giudice contabile deve liquidare le spese con la sentenza definitoria, ma non esclude il rimborso nei confronti dell'amministrazione.
art. 17, comma 30-quinquies, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
"non può disporre la compensazione delle spese del giudizio"
Ha integrato la disciplina dell'art. 10-bis, imponendo al giudice contabile, in caso di proscioglimento, una condanna alle spese e vietando la compensazione per il futuro.
Richiamato come criterio per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente; nella disciplina in esame opera nel giudizio contabile e nella statuizione di condanna alle spese.
art. 103 Cost.
Viene valorizzato per affermare che il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario, mentre la giurisdizione della Corte dei conti richiede una specifica previsione di legge.
Invocato nel motivo di ricorso per censurare l'interpretazione delle norme da parte della corte territoriale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato come base del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile conclusi con proscioglimento nel merito, il giudice contabile deve liquidare le spese legali con la sentenza che definisce il giudizio, applicando il criterio di condanna di cui all'art. 91 c.p.c. salvo il regime temporale della disciplina vigente.
- Il diritto del dipendente prosciolto al rimborso delle spese difensive ha natura di diritto soggettivo nei confronti dell'amministrazione di appartenenza e, in mancanza di una previsione legislativa che attribuisca in via esclusiva la tutela alla Corte dei conti, può essere fatto valere davanti al giudice ordinario.
- L'interpretazione autentica dell'art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203/2005 chiarisce l'obbligo del giudice contabile di provvedere sulle spese, ma non elimina il rimedio sostanziale del rimborso contro l'amministrazione quando il giudizio contabile non abbia liquidato integralmente le spese sostenute.
- Se nel giudizio contabile le spese siano state compensate in un momento in cui la compensazione era ancora consentita, il prosciolto può domandare all'amministrazione il rimborso delle spese legali residue in sede ordinaria.
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