Cassazione Civile, Ordinanza n. 02028/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una cessione del contratto di lavoro ritenuta illegittima per violazione dell'art. 2112 c.c., con ordine giudiziale di riammissione in servizio presso il datore originario. In un precedente giudizio era stato affermato che l'inadempimento dell'ordine di ripristino faceva sorgere solo un'obbligazione risarcitoria, non retributiva. Nel presente giudizio il lavoratore ha chiesto la condanna al pagamento di somme a titolo di retribuzioni non percepite per un successivo periodo di protratta mancata riammissione in servizio. I giudici di merito hanno ritenuto la domanda improcedibile o comunque preclusa da giudicato esterno, assumendo che la precedente qualificazione risarcitoria vincolasse anche le pretese relative ai segmenti temporali successivi del rapporto di durata. Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato non si estendesse alla qualificazione giuridica delle pretese maturate in periodi diversi, poiché il fatto costitutivo della nuova domanda dipendeva dalla persistente inosservanza dell'ordine di ripristino e quindi da una situazione temporale diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviando alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda. La Suprema Corte ha ritenuto errata l'affermazione secondo cui il precedente giudicato sulla natura risarcitoria del credito impedisse di valutare la diversa pretesa retributiva riferita a periodi successivi, poiché nei rapporti di durata il giudicato copre solo il fatto costitutivo comune e gli aspetti permanenti del rapporto, non anche gli elementi variabili legati a periodi diversi. È stato inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La illegittimità della cessione del rapporto di lavoro e l'ordine di ripristino del rapporto costituiscono il fatto originario della pretesa del lavoratore.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno vincola le parti solo rispetto al fatto costitutivo e agli aspetti permanenti del rapporto, non alla qualificazione delle pretese relative a periodi successivi quando dipendano da un fatto variabile.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto dal ricorrente per falsa applicazione della norma sul giudicato esterno.
art. 13, comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo a un rapporto di durata, il giudicato formatosi su una precedente domanda copre il fatto costitutivo accertato e gli elementi permanenti del rapporto, ma non si estende automaticamente alle pretese riferite a periodi successivi quando esse dipendano da una persistente condotta inadempiente e da un diverso assetto fattuale.
- La qualificazione giuridica di una pretesa economica non è immutabilmente cristallizzata da un precedente giudicato se la successiva domanda si fonda su fatti costitutivi ulteriori o diversi, anche quando il rapporto sostanziale sia il medesimo.
- In tema di rapporto di lavoro illegittimamente ceduto e non ripristinato, la protrazione dell'inosservanza dell'ordine giudiziale può integrare un presupposto autonomo della domanda relativa ai periodi successivi, imponendo una nuova verifica sulla natura del credito azionato.
- Il giudicato non può essere utilizzato per precludere l'accertamento di pretese maturate in segmenti temporali diversi quando il fatto costitutivo delle stesse sia solo parzialmente coincidente con quello già deciso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02018/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02022/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02024/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02025/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02030/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02048/2026 del 30/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →