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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02024/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi pari a euro 4.306,77. In sede di rinvio la Corte d'appello di Milano ha dichiarato che nulla era dovuto, ritenendo prescritto il credito contributivo e compensando integralmente le spese di lite. La parte privata ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti del mutamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di rinvio come ragione per la compensazione integrale delle spese. L'INPS ha resistito con procura speciale, senza svolgere ulteriore attività difensiva. La censura mirava quindi esclusivamente a contestare la legittimità della compensazione delle spese, non la decisione di merito sull'intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice di rinvio, cui la causa è rimessa anche per le spese, deve regolare le spese secondo l'esito globale del giudizio; ha inoltre ribadito che il mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato la compensazione richiamando il revirement sulla non configurabilità di un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Tale valutazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione integrale delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, tra cui può rientrare un mutamento giurisprudenziale su questione dirimente; la relativa valutazione del giudice di merito è sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve essere effettuata considerando l'esito globale della controversia e non la singola fase processuale, quando la causa sia stata rimessa al giudice anche per provvedere sulle spese.
  • Il mutamento giurisprudenziale su una questione decisiva può costituire una grave ed eccezionale ragione idonea a sorreggere la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., purché sia esplicitamente indicato in motivazione.
  • La valutazione del giudice di merito circa la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese è, se congruamente motivata, insindacabile in cassazione.
  • Non può desumersi automaticamente l'occultamento doloso del debito contributivo dalla sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, secondo il revirement giurisprudenziale richiamato nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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