Cassazione Civile, Ordinanza n. 02025/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Nel giudizio a quo il Tribunale di Napoli aveva omologato l’accertamento del requisito sanitario relativo a una prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente, condannando l’INPS alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 850,00 e ponendo definitivamente a carico dell’Istituto anche le spese di consulenza tecnica d’ufficio. La ricorrente ha impugnato il decreto esclusivamente per la liquidazione delle spese, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 del D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012 come modificato dal D.M. n. 147/2022. Ha dedotto che la liquidazione fosse onnicomprensiva, unitaria e non specifica, priva di distinzione tra le diverse fasi e tra i due gradi di giudizio, e inoltre non rispettosa dei minimi tariffari. Ha chiesto, in caso di accoglimento, anche la maggiorazione dei compensi per l’uso di tecniche informatiche nella redazione degli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che è erronea e lesiva dei minimi tariffari e del decoro professionale una liquidazione delle spese effettuata in modo globale, unitario e non specifico, senza indicazione delle singole voci per ciascuna fase del giudizio e per ciascun grado, tale da non consentire il controllo della conformità ai parametri applicabili. Ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e per l’esame della richiesta di maggiorazione per l’utilizzo di tecniche informatiche.
Norme richiamate
art. 132 D.M. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi deve essere conforme ai parametri tariffari e non può essere effettuata in forma globale e non specifica in modo da impedire il controllo della corretta applicazione delle tabelle.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
È il fondamento normativo della disciplina tariffaria richiamata per la liquidazione dei compensi professionali.
D.M. n. 147/2022
È indicato come modifica della disciplina tariffaria richiamata dalla ricorrente.
art. 36 Cost.
La liquidazione omnicomprensiva e non analitica può ledere il decoro e la dignità professionale del difensore.
Massime di principio
- In tema di liquidazione giudiziale delle spese processuali e dei compensi professionali, il giudice deve indicare le singole voci e distinguere le diverse fasi del giudizio, così da consentire alle parti il controllo del rispetto dei parametri tariffari.
- È viziata la liquidazione che cumuli in modo globale compensi ed esborsi o che non distingua tra le spese riferibili ai diversi gradi di giudizio, quando ciò impedisca la verifica della conformità alle tabelle applicabili.
- La parte che deduca in cassazione la violazione dei minimi tariffari deve prospettare in modo analitico le voci e gli importi asseritamente mal liquidati; tuttavia, quando dal provvedimento emerga una liquidazione unitariamente e non specificamente formulata, il vizio può essere ritenuto fondato.
- La richiesta di maggiorazione dei compensi per l’uso di tecniche informatiche resta devoluta al giudice di rinvio quando l’accoglimento del motivo investa la liquidazione delle spese e dei compensi.
- La determinazione delle spese deve avvenire in modo trasparente e controllabile, perché la liquidazione generica può tradursi in violazione dei minimi tariffari e del decoro professionale.
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