Cassazione Civile, Ordinanza n. 28626/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare stipulato tra le parti. La Corte d'appello, in contumacia della controparte, aveva accolto l'appello della promissaria venditrice e aveva dichiarato risolto il preliminare, condannando il promissario acquirente a restituire la caparra ricevuta, pari a euro 38.734,27. Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la nullità del giudizio d'appello e della sentenza derivata per la morte del procuratore costituito nel primo grado, intervenuta dopo la notificazione dell'atto di appello ma prima della scadenza dei termini per la costituzione in giudizio e per l'eventuale impugnazione incidentale, deducendo violazione degli artt. 299, 301 e 161 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. Con il secondo motivo, subordinato, ha lamentato violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, se il procuratore della parte decede dopo la notifica dell'impugnazione e prima della scadenza dei termini per la costituzione e per l'eventuale impugnazione incidentale, il processo si interrompe perché viene meno la possibilità di adempiere il dovere informativo del difensore. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato invocato come parametro del vizio di nullità processuale dedotto nel ricorso
richiamato per sostenere l'interruzione del processo in caso di morte del difensore
richiamato per sostenere la nullità del processo d'appello a seguito del decesso del procuratore
richiamato in relazione alla nullità derivata della sentenza
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato a tutela del giusto processo
dedotto nel secondo motivo, poi assorbito
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
dedotto nel secondo motivo, poi assorbito
Massime di principio
- Quando la parte si è costituita nel precedente grado tramite un procuratore e quest'ultimo muore dopo la notifica dell'impugnazione ma prima della scadenza dei termini per la costituzione in giudizio e per l'eventuale impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo.
- Il decesso del difensore in tale fase è rilevante perché impedisce l'adempimento del dovere di informazione nei confronti della parte assistita, dovere che non cessa con la sola notificazione dell'atto di impugnazione.
- La nullità/interruzione del giudizio di impugnazione comporta la cassazione della sentenza resa nel processo viziato e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio, con regolazione anche delle spese di legittimità.
- L'accoglimento di un motivo che investe un vizio processuale assorbente rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso subordinati.
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