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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11951/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un privato volta ad ottenere l’accertamento della natura allodiale di alcuni terreni in San Felice Circeo; il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha invece dichiarato la natura collettiva dei fondi e l’acquisizione per accessione dei manufatti insistenti su di essi. Il reclamo proposto contro tale decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, formalmente per violazione e falsa applicazione della legge n. 1766/1927, artt. 9 e 11, nonché dell’art. 934 c.c. e dell’art. 32 l. n. 47/1985, sostenendo: che la conciliazione avrebbe dovuto essere ammessa; che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti analoghi già conciliati e omologati; che sarebbe stata erroneamente esclusa la sua posizione di enfiteusi; e che il Comune non avrebbe potuto acquisire i manufatti per accessione in assenza di sanatoria/condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha respinto la censura nella parte in cui contestava la valutazione del potere discrezionale del Commissario e la mancata conciliazione, rilevando che la decisione di merito aveva considerato correttamente il comportamento del Comune e i pareri negativi di Regione Lazio e Ministero della Cultura, oltre agli interessi pubblici sottesi alla tutela degli usi civici. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla proprietà superficiaria dei manufatti non era fondata nel caso in cui mancasse il condono, richiamando il principio per cui la sanatoria ex art. 32 l. n. 47/1985 è il fatto che consente di superare il difetto originario del titolo e di configurare il diritto reale sul manufatto. Tuttavia, il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile perché il motivo era promiscuo, aspecifico e sostanzialmente diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state poste spese per mancanza di difese dell’intimato, ma è stato disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9 e 11

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere la possibilità di conciliazione e la censura sulla decisione di merito; la Corte ritiene però corretta la valutazione discrezionale del Commissario in rapporto agli interessi pubblici degli usi civici.

  • art. 29, comma 3, L. 16 giugno 1927, n. 1766

    Attribuisce al Commissario un potere discrezionale nella gestione della conciliazione, che la Corte reputa correttamente esercitato o valutato dai giudici di merito.

  • art. 934 c.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare l’acquisizione per accessione dei manufatti; la Corte richiama invece il principio per cui, in presenza di sanatoria su area demaniale, può configurarsi proprietà superficiaria e non operare l’accessione.

  • art. 32 L. n. 47/1985

    La concessione in sanatoria, se positivamente completata, supera il difetto originario del titolo edilizio e consente di configurare un diritto reale sul manufatto; in assenza di condono non è riconoscibile la proprietà superficiaria.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa e dei motivi, pena inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone la specificità dei motivi e l’indicazione delle norme violate, con raffronto tra precetto normativo e affermazioni della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge richiede la deduzione di un errore nell’interpretazione o applicazione della norma, non una diversa lettura dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e il convincimento del giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La decisione sulla conciliazione in materia di usi civici, quando la legge attribuisce margine discrezionale all’organo competente, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non come sostituzione del giudizio di merito.
  • In presenza di costruzioni abusive su area demaniale o pubblica, la configurabilità della proprietà superficiaria richiede il positivo completamento della procedura di sanatoria/condono; in difetto, non può essere riconosciuto un diritto reale sul manufatto in deroga al principio di accessione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e costruito in modo tale da consentire l’immediata individuazione dei fatti rilevanti, delle norme violate e del contrasto tra queste e la sentenza impugnata; la commistione di censure eterogenee in un unico motivo può determinare inammissibilità.
  • La deduzione di violazione di legge non può tradursi nella mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito: la rivalutazione delle prove e del convincimento del giudice di merito è preclusa nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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