Cassazione Penale, Ordinanza n. 00089/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra tre sentenze irrevocabili di condanna. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione, sostenendo che nel provvedimento vi fosse un riferimento a un soggetto del tutto estraneo al procedimento, tale da impedire l'esatta identificazione del condannato e della vicenda processuale esaminata. Con il secondo motivo è stato dedotto ancora vizio di motivazione, assumendo che i reati avrebbero dovuto essere ritenuti avvinti dal medesimo disegno criminoso in ragione della loro prossimità temporale e spaziale. La Corte ha rilevato che il nominativo estraneo era frutto di un mero errore materiale privo di pregiudizio, e che la seconda censura era infondata perché basata su presupposti di fatto contrari a quelli accertati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva invece indicato un arco temporale di circa quindici anni e luoghi diversi, anche in regioni diverse. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di continuazione tra tre sentenze irrevocabili di condanna. Ha ritenuto che il richiamo a un soggetto estraneo fosse un mero errore materiale, non idoneo a rendere incerta l'identificazione del condannato né a causargli pregiudizio, e che la censura sulla ravvicinanza temporale e spaziale fosse manifestamente infondata perché smentita dagli atti, che indicavano invece una lunga distanza temporale e luoghi diversi di commissione dei reati. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione riguarda l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra reati, ma il testo non riporta espressamente il riferimento normativo; il principio applicato è che la continuazione va negata quando i fatti non risultano uniti da un medesimo disegno criminoso secondo gli elementi di fatto accertati.
Il testo non richiama norme codicistiche specifiche sul rito; la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e si fondano su dati di fatto palesemente smentiti dagli atti processuali.
- Un mero errore materiale nell'indicazione nominativa di una parte, se non determina incertezza sull'identificazione del soggetto destinatario del provvedimento e non arreca pregiudizio concreto, non comporta nullità o invalidità della decisione.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non è sufficiente allegare una prossimità generica tra i reati: occorre che la prospettazione sia coerente con gli elementi fattuali accertati, inclusi il lasso temporale e i luoghi di commissione dei fatti.
- Quando il provvedimento impugnato evidenzia una notevole distanza temporale e spaziale tra i reati, la deduzione del medesimo disegno criminoso può essere respinta come manifestamente infondata se il ricorso non offre un confronto effettivo con tali dati.
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