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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26444/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR Lombardia relativa al classamento catastale di immobili dichiarati tramite procedura DOCFA. La proposta di definizione accelerata aveva ritenuto il ricorso manifestamente infondato: il primo motivo denunciava un vizio motivazionale, ma era inammissibile per il divieto di censura sulla motivazione in presenza di "doppia conforme"; il secondo motivo contestava i limiti di emendabilità della rendita proposta con DOCFA, ma la proposta osservava che tale dichiarazione ha natura di mera dichiarazione di scienza e può essere emendata quando la situazione di fatto o di diritto originariamente denunciata non sia veritiera. Dopo il decreto di estinzione del giudizio per mancata istanza di decisione, l'Agenzia ha proposto "reclamo" chiedendo l'annullamento della sola condanna alle spese, sostenendo di aver agito per ottenere un chiarimento nomofilattico sui limiti di emendabilità della DOCFA. La Corte ha esaminato il reclamo come sollecitazione a decidere sulla statuizione sulle spese, richiamando la disciplina dell'art. 391, comma 3, c.p.c. e la giurisprudenza sulle spese in caso di estinzione del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il reclamo dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la condanna al rimborso delle spese del procedimento. Ha ritenuto che la condanna alle spese fosse corretta, sia perché il ricorso originario era manifestamente infondato sia perché la questione sui limiti di emendabilità della DOCFA risultava già affrontata in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude la censura di vizio motivazionale quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado in presenza di doppia conforme, salvo deduzione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 391 c.p.c.

    L'istanza di fissazione dell'udienza consente alle parti di provocare una decisione della Corte sulla controversia dopo il decreto presidenziale di estinzione; non configura un rimedio impugnatorio in senso tecnico e può essere utilizzata anche per contestare la statuizione sulle spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato per escludere che, nel caso di specie, fosse esperibile una revocazione per contestare la condanna alle spese, non essendo configurabile l'errore revocatorio dedotto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per affermare che, nel caso di specie, non era configurabile l'errore revocatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata che aveva ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 53 Cost.

    È evocato a sostegno dell'idea che la non emendabilità di dichiarazioni inesatte nel DOCFA cristallizzerebbe un'imposizione falsata nei presupposti, in contrasto con il principio di capacità contributiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale non può essere dedotto contro una sentenza di appello che confermi integralmente quella di primo grado, salvo che siano diversamente articolate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La dichiarazione resa in sede DOCFA ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale o dispositivo; essa può essere emendata quando non corrisponda alla situazione di fatto o di diritto effettiva, anche senza limiti temporali, poiché il procedimento catastale ha funzione accertativa.
  • Dopo il decreto di estinzione del processo di cassazione, la parte che voglia sollecitare un esame pieno della controversia deve utilizzare lo strumento previsto dall'art. 391, comma 3, c.p.c.; tale iniziativa può riguardare anche la sola statuizione sulle spese.
  • In tema di spese processuali, quando il giudizio si estingue, il regolamento delle spese può essere effettuato secondo la soccombenza virtuale; la condanna del ricorrente alle spese è giustificata se il ricorso era manifestamente infondato.
  • La questione della emendabilità della DOCFA risultava già consolidata nella giurisprudenza di legittimità; la mera intenzione di ottenere un chiarimento nomofilattico non è sufficiente a escludere la condanna alle spese se il ricorso è infondato.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, la soccombenza non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 quando opera la prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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