Cassazione Penale, Sentenza n. 42408/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, riqualificando il fatto rispetto alla sentenza di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 612 c.p. (minaccia) e ha rideterminato la pena. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) contestazione della corretta applicazione dell'art. 612 c.p. e vizi di motivazione relativi alla valutazione della portata offensiva e della concretizzabilità della minaccia nelle frasi attribuite al ricorrente; (2) violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione del reato dopo la riqualificazione operata dalla Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, così riqualificato ex art. 612 c.p., si è estinto per prescrizione già maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. In particolare, il fatto risale a luglio 2012; considerando gli artt. 157 e 161 c.p.p. e l'assenza di sospensioni, la prescrizione è maturata il 7 marzo 2020, mentre la sentenza di appello è del 28/02/2023. Il primo motivo è stato invece ritenuto infondato e inammissibile poiché attiene a valutazione di merito non dedotta in appello e costituente rivalutazione delle fonti di prova dichiarative già valutate dal giudice di merito.
Norme richiamate
La norma disciplina il reato di minaccia; la Corte d'appello ha riqualificato il fatto come configurabile ai sensi di tale articolo sulla base delle espressioni ritenute intimidatorie (es. "ti taglio la gola", "io agisco nell'ombra").
Norma rilevante per il computo della prescrizione: utilizzata insieme all'art. 161 c.p.p. per stabilire il termine prescrizionale applicabile al reato riqualificato.
Applicata unitamente all'art. 157 c.p.p. per definire la data in cui è maturata la prescrizione (7/3/2020) in assenza di sospensioni procedurali.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; la Corte richiamata ha confermato l'ammissibilità della censura per prescrizione non rilevata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Se il giudice di merito riqualifica il fatto rispetto all'imputazione, deve verificare e dichiarare l'eventuale estinzione per prescrizione alla luce della nuova qualificazione: l'omissione può determinare l'annullamento senza rinvio in sede di cassazione.
- La prescrizione si calcola secondo le regole del codice di procedura penale (es. artt. 157 e 161 c.p.p.); è essenziale per la difesa calcolare tempestivamente i termini e sollevare la questione in grado di merito, perché la Corte di Cassazione può riconoscerla anche se non dichiarata dal giudice di appello.
- Le impugnazioni che mirano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e la valutazione delle fonti dichiarative, se non adeguatamente dedotte nel grado precedente (appello), sono spesso inammissibili in cassazione.
- Espressioni minacciose possono essere ritenute idonee a integrare il reato di minaccia in rapporto al contesto e al contenuto intimidatorio: però la loro offensività e la concretizzabilità del male vanno valutate nel relativo contesto fattuale e, se non contestate in appello, la censura risulta preclusa in cassazione.
- Per tutelare efficacemente il diritto del ricorrente, il difensore dovrebbe sempre verificare i termini prescrizionali dopo ogni atto processuale importante e sollevare tempestivamente la questione nei gradi di merito quando vi è rischio che la prescrizione si maturi.
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