Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14551/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La societa' ricorrente ha proposto istanza di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza n. 8439/2019 con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza (art. 366 co. 6 c.p.c.) e aveva, nel merito, ritenuto non idonee le censure sulla qualificazione del contratto e sull'inadempimento, censurando valutazioni probatorie e di interpretazione contrattuale. Con la revocazione la societa' lamentava principalmente errori di fatto (commistione di processi, refusi e inesatte menzioni nella ordinanza di cassazione) e chiedeva altresi' la correzione di tali errori materiali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che non ricorrano i presupposti di revocazione per errore di fatto idoneo a far venir meno la decisione impugnata, e confermando dunque l'esame di merito svolto nell'ordinanza impugnata. Tuttavia la Corte ha accolto la richiesta, interpretata come istanza di correzione di errori materiali, e ha rettificato alcuni refusi presenti nell'ordinanza n. 8439/2019 (ha soppresso l'inciso relativo all'"art. 5 delle Condizioni generali" e la menzione di una societa' estranea "Cremisini e figli" come soccombente, nonché la condanna alle spese di cassazione a carico della Calcestruzzi Zecca snc). Le spese del presente giudizio di revocazione sono compensate tra le parti. E' altresi' dato atto dell'assenza del presupposto per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c., comma 6

    Imposta al ricorrente in cassazione l'obbligo di riprodurre e indicare in modo puntuale gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; la mancata autosufficienza comporta l'inammissibilita' del ricorso.

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte verifica i presupposti restrittivi per ammettere la revocazione e richiede un errore di fatto rilevante e provato.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamata nella motivazione come parametro nella valutazione dei presupposti di revocazione; insieme all'art. 395 delimita gli elementi di fatto che possono giustificare la revocazione.

  • art. 1362 c.c.

    Criterio legale di interpretazione del contratto: la Corte osserva che la ricorrente non ha adeguatamente dedotto la violazione di specifici canoni ermeneutici previsti dalla norma per censurare l'interpretazione contrattuale in sede di legittimità.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito: impone l'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione; la Corte d'appello lo ha utilizzato per criticare la mancata attivita' della societa' per ottenere autorizzazioni amministrative.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in ordine al contributo unificato: la Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione e' essenziale l'autosufficienza del ricorso: gli atti e i documenti posti a fondamento devono essere riprodotti o individuati con precisione (art. 366 c.p.c.); la mancata indicazione puo' determinarne l'inammissibilita'.
  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. per errore di fatto e' rimedio eccezionale: occorre dimostrare un errore di fatto effettivo e rilevante che abbia inciso sulla decisione; errori meramente formali o refusi sono corrigevoli mediante semplice correzione materiale e non giustificano la revocazione.
  • Le correzioni di errori materiali (refusi, inesattezze formali nell'atto giudiziario) possono essere accolte separatamente dall'istanza di revocazione e non comportano la riconsiderazione del merito.
  • In Cassazione non e' normalmente ammessa la rivalutazione delle prove di merito: le censure devono essere di natura giuridica e, se riguardano l'interpretazione contrattuale, devono richiamare i canoni legali di ermeneutica (es. art. 1362 c.c.).
  • La qualificazione del contratto e l'accertamento dell'inadempimento sono questioni principalmente di fatto e di valutazione probatoria: in legittimità occorre dimostrare il vizio di diritto o l'omessa applicazione dei criteri ermeneutici, non chiedere una rinnovata valutazione dei fatti.
  • Gli errori materiali contenuti in un provvedimento (es. menzione di soggetti estranei, indicazioni di articoli non pertinenti) possono essere rettificati senza alterare la sostanza della decisione; la rettifica puo' comportare la soppressione di ordini di spesa erroneamente disposti.
  • In caso di dubbi sulla completezza del fascicolo, meglio allegare puntualmente i fascicoli di merito o indicare la collocazione degli atti nel fascicolo d'ufficio per evitare eccezioni di inammissibilita'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.