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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01953/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rocco era stato condannato dal Tribunale di Palmi a euro 350 per il reato previsto dall'art. 697 c.p. in relazione al ritrovamento, in data 19/02/2019, di quindici munizioni a pallini calibro 12 contenute in un tubo di plastica posto su un terreno privo di recinzione. Con l'appello (a firma Avv. Giacomo Iana) ha dedotto: 1) insussistenza del fatto e non titolarità del terreno oltre alla piena accessibilità del luogo; 2) assenza di perizia che accerti l'offensività delle munizioni; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa motivazione; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena, attesa l'entità della pena inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse inappellabile ex art. 595, terzo comma c.p.p. (sentenza monocratica per reato punito con ammenda): l'atto di appello era stato qualificato dalla Corte d'appello come ricorso per cassazione e trasmesso. I motivi posti attengono al merito (fatti e valutazioni di prova) e non contestano vizi di motivazione manifestamente illogici, perciò non sono esaminabili in Cassazione; inoltre le doglianze mancavano di allegazioni/autosufficienza richieste per far valere censure su atti processuali specifici. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione. La Corte ha inoltre rettificato il dispositivo della sentenza di primo grado: la somma di euro 350 va intesa come ammenda e non come multa, ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Norma sostanziale che delimita il reato contestato (collegato alla detenzione/porto di munizioni); la Corte osserva che il reato è punito con la pena dell'ammenda, giustificando la rettifica da "multa" a "ammenda".

  • art. 595, terzo comma, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze monocratiche per reati puniti con l'ammenda; perciò la sentenza di primo grado non era impugnabile con appello ordinario.

  • art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte d'appello di qualificare l'appello come ricorso per cassazione e di trasmettere gli atti quando l'impugnazione provenga da una sentenza inappellabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 619, secondo comma, cod. proc. pen.

    quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento

    Autorizza la Corte a correggere errori meramente di denominazione o computo della pena (qui: "multa" riportata in luogo di "ammenda") senza annullare la sentenza.

  • Sez. F, Sentenza n. 37368 del 13/09/2007

    Richiamata in relazione alla teoria dell'autosufficienza: se la doglianza riguarda specifici atti processuali, il ricorrente deve allegare o trascrivere gli atti necessari a comprovare l'errore, altrimenti la Corte di legittimità non può valutare direttamente gli atti di merito.

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata quale principio per la possibilità di irrogare sanzioni economiche (versamento alla cassa delle ammende) in relazione alla colpa connessa a impugnazioni irrituali o privi di fondamento.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado è monocratica e riguarda un reato punito con ammenda, essa è inappellabile ex art. 595 c.p.p.; l'appello può essere qualificato dalla Corte d'appello come ricorso per Cassazione e trasmesso, ma ciò non garantisce l'ammissibilità automatica del ricorso.
  • La Corte di cassazione esamina principalmente vizi di diritto e motivazione manifestamente illogica; questioni di fatto, prova e valutazione delle circostanze attenuanti sono in genere inammissibili se non corredate da vizi di motivazione rilevabili dal ricorso stesso.
  • Applicare la teoria dell'autosufficienza: se si censurano atti o documenti specifici del processo, è obbligatorio allegarli o trascriverli nel ricorso per consentire alla Cassazione di esaminarli.
  • Errori meramente formali nella indicazione della specie della pena (es. "multa" vs "ammenda") possono essere rettificati dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza annullamento.
  • Impugnazioni considerate irrituali o prive di fondamento possono comportare condanne alle spese e somme da versare alla cassa delle ammende; quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la documentazione prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • In ipotesi di detenzione di munizioni rinvenute in luogo accessibile a terzi o su terreno non recintato, è opportuno in primo grado produrre elementi probatori (titolarità del luogo, prove di possesso esclusivo, perizie sulle munizioni) perché tali questioni difficilmente possono essere riesaminate in sede di legittimità.

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