Cassazione Civile, Ordinanza n. 29828/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza, sin dal settembre 2000 e tuttora in corso, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente, sostenendo che il contratto con la cooperativa fosse solo apparente e che si trattasse in realtà di mera messa a disposizione di manodopera. In fatto, le lavorazioni riguardavano attività di facchinaggio: la società committente richiedeva il personale alla cooperativa indicando il numero di addetti necessari; la cooperativa selezionava gli operai, organizzava turni, ferie e permessi, aveva un responsabile per la sicurezza e forniva dispositivi di sicurezza e, talvolta, carrellini. La Corte d'appello aveva ritenuto genuino l'appalto e insussistente un rapporto diretto con la committente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 1655 c.c., 1 l. n. 1369/1960 e 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i contratti non prevedevano un opus o un servizio specifico ma solo manodopera; 2) in subordine, violazione delle stesse norme per mancanza di un risultato produttivo autonomo, di mezzi propri, di autonoma organizzazione e di reale assoggettamento al potere dell'appaltatore; 3) ulteriormente in subordine, violazione dell'art. 2094 c.c., per assenza di un effettivo potere direttivo dell'appaltatore; 4) nullità della sentenza per avere valorizzato la mancata impugnazione del licenziamento e dell'esclusione da socio come indizio di genuinità dell'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in tema di appalti di manodopera, accertando in concreto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo e disciplinare restavano in capo alla cooperativa: questa sceglieva il personale, fissava i turni, concedeva ferie e permessi, gestiva la sicurezza e irrogava sanzioni disciplinari, mentre la società committente si limitava a richiedere il numero di addetti e a impartire istruzioni operative nell'ambito del coordinamento necessario. La Corte ha quindi confermato la genuinità dell'appalto, escludendo l'interposizione illecita di manodopera e il riconoscimento di un rapporto diretto con la committente. Anche la censura finale è stata disattesa perché la mancata impugnazione del licenziamento e dell'esclusione da socio era stata richiamata solo come argomento aggiuntivo e non decisivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascuna controricorrente e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nozione di appalto richiede un'opera o un servizio con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell'appaltatore; non basta la mera fornitura di manodopera.
art. 1 l. n. 1369/1960
La norma sull'interposizione vietata opera come presunzione di illiceità solo quando i mezzi forniti dall'appaltante rendano marginale l'apporto dell'appaltatore; va accertata in concreto l'autonomia dell'appaltatore.
Negli appalti leciti, anche labour intensive, l'organizzazione dei mezzi deve tradursi in un servizio autonomamente gestito dall'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sui dipendenti altrui.
La subordinazione non si identifica con il mero coordinamento operativo del committente, ma con l'effettivo esercizio del potere direttivo e di controllo sul lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di appalto di servizi a prevalente impiego di manodopera, la liceità del contratto va verificata in concreto, accertando se l'appaltatore abbia una reale autonomia organizzativa e gestionale del personale, con assunzione del rischio d'impresa.
- La mera circostanza che il committente indichi il fabbisogno di personale o impartisca istruzioni operative non basta, da sola, a configurare interposizione illecita, se restano all'appaltatore la selezione dei lavoratori, la gestione dei turni, dei permessi, della sicurezza e del potere disciplinare.
- La fornitura di mezzi da parte del committente non determina automaticamente la nullità dell'appalto: occorre valutare se l'apporto dell'appaltatore sia marginale o, al contrario, significativo anche per capitale, know-how o gestione organizzativa.
- Nel contesto degli appalti 'leggeri', l'elemento decisivo non è la titolarità formale dei mezzi, ma l'effettiva gestione dei dipendenti e l'esistenza di un servizio autonomo reso dall'appaltatore.
- Una censura che investa un argomento meramente rafforzativo della motivazione, e non la ratio decisiva della sentenza, non è idonea a determinare la cassazione della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29809/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29811/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29813/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29814/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29816/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29818/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →