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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29828/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza, sin dal settembre 2000 e tuttora in corso, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente, sostenendo che il contratto con la cooperativa fosse solo apparente e che si trattasse in realtà di mera messa a disposizione di manodopera. In fatto, le lavorazioni riguardavano attività di facchinaggio: la società committente richiedeva il personale alla cooperativa indicando il numero di addetti necessari; la cooperativa selezionava gli operai, organizzava turni, ferie e permessi, aveva un responsabile per la sicurezza e forniva dispositivi di sicurezza e, talvolta, carrellini. La Corte d'appello aveva ritenuto genuino l'appalto e insussistente un rapporto diretto con la committente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 1655 c.c., 1 l. n. 1369/1960 e 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i contratti non prevedevano un opus o un servizio specifico ma solo manodopera; 2) in subordine, violazione delle stesse norme per mancanza di un risultato produttivo autonomo, di mezzi propri, di autonoma organizzazione e di reale assoggettamento al potere dell'appaltatore; 3) ulteriormente in subordine, violazione dell'art. 2094 c.c., per assenza di un effettivo potere direttivo dell'appaltatore; 4) nullità della sentenza per avere valorizzato la mancata impugnazione del licenziamento e dell'esclusione da socio come indizio di genuinità dell'appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in tema di appalti di manodopera, accertando in concreto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo e disciplinare restavano in capo alla cooperativa: questa sceglieva il personale, fissava i turni, concedeva ferie e permessi, gestiva la sicurezza e irrogava sanzioni disciplinari, mentre la società committente si limitava a richiedere il numero di addetti e a impartire istruzioni operative nell'ambito del coordinamento necessario. La Corte ha quindi confermato la genuinità dell'appalto, escludendo l'interposizione illecita di manodopera e il riconoscimento di un rapporto diretto con la committente. Anche la censura finale è stata disattesa perché la mancata impugnazione del licenziamento e dell'esclusione da socio era stata richiamata solo come argomento aggiuntivo e non decisivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascuna controricorrente e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    La nozione di appalto richiede un'opera o un servizio con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell'appaltatore; non basta la mera fornitura di manodopera.

  • art. 1 l. n. 1369/1960

    La norma sull'interposizione vietata opera come presunzione di illiceità solo quando i mezzi forniti dall'appaltante rendano marginale l'apporto dell'appaltatore; va accertata in concreto l'autonomia dell'appaltatore.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Negli appalti leciti, anche labour intensive, l'organizzazione dei mezzi deve tradursi in un servizio autonomamente gestito dall'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sui dipendenti altrui.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione non si identifica con il mero coordinamento operativo del committente, ma con l'effettivo esercizio del potere direttivo e di controllo sul lavoratore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di appalto di servizi a prevalente impiego di manodopera, la liceità del contratto va verificata in concreto, accertando se l'appaltatore abbia una reale autonomia organizzativa e gestionale del personale, con assunzione del rischio d'impresa.
  • La mera circostanza che il committente indichi il fabbisogno di personale o impartisca istruzioni operative non basta, da sola, a configurare interposizione illecita, se restano all'appaltatore la selezione dei lavoratori, la gestione dei turni, dei permessi, della sicurezza e del potere disciplinare.
  • La fornitura di mezzi da parte del committente non determina automaticamente la nullità dell'appalto: occorre valutare se l'apporto dell'appaltatore sia marginale o, al contrario, significativo anche per capitale, know-how o gestione organizzativa.
  • Nel contesto degli appalti 'leggeri', l'elemento decisivo non è la titolarità formale dei mezzi, ma l'effettiva gestione dei dipendenti e l'esistenza di un servizio autonomo reso dall'appaltatore.
  • Una censura che investa un argomento meramente rafforzativo della motivazione, e non la ratio decisiva della sentenza, non è idonea a determinare la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneAppalto
RamiLavoroContratti
IstitutiOnere della prova

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