Cassazione Penale, Sentenza n. 28182/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 2 mesi di reclusione per rissa aggravata, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di applicare le pene sostitutive (in particolare la richiesta di sostituire la pena detentiva con la libertà controllata). La difesa ha sottolineato che la Corte territoriale si è limitata a richiamare i plurimi precedenti penali come indice di "proclività a delinquere", senza confrontarsi con gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa (modalità della condotta, intervento in difesa della moglie, assenza di precedenti specifici) e nonostante avesse comunque fissato la pena nei minimi edittali per le stesse ragioni
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione delle pene sostitutive. Ha annullato la sentenza impugnata solo sul punto relativo all'applicazione delle pene sostitutive e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame, invitando il giudice di merito a conformarsi ai principi giurisprudenziali richiamati (in particolare: non può respingersi la richiesta di sanzioni sostitutive basandosi esclusivamente sui precedenti penali; è necessario un giudizio prognostico concreto e motivato circa il rischio di inadempimento delle prescrizioni). La condanna di merito resta valida nei suoi altri aspetti salvo diversa decisione in sede di rinvio
Norme richiamate
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina delle sanzioni sostitutive; il giudice deve valutare l'applicabilità delle pene sostitutive anche alla luce dei nuovi criteri e non può escluderle automaticamente sulla base dei precedenti penali
Fissa i parametri per la determinazione della pena e per l'individuazione delle misure più idonee alla rieducazione; richiamato come criterio per valutare l'idoneità delle pene sostitutive
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Consente il rinvio all'art. 133 c.p. nel contesto delle sanzioni sostitutive; va letto insieme all'art. 59 per stabilire le condizioni di applicabilità delle pene sostitutive
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Indica le condizioni ostative soggettive alla sostituzione della pena (es. reati commessi entro tre anni dalla revoca di sanzione sostitutiva, misure di sicurezza personali, reati di cui all'art. 4‑bis O.P.); non include genericamente i precedenti penali tra le condizioni ostative
art. 4‑bis ordinamento penitenziario
Elenca reati per i quali la sostituzione della pena è esclusa se la condanna riguarda tali fattispecie; citato per definire le condizioni ostative specifiche previste dall'art. 59
Massime di principio
- La mera esistenza di precedenti penali non può costituire di per sé un motivo sufficiente per escludere l'applicazione di pene sostitutive per pene detentive brevi; il giudice deve compiere una valutazione prognostica motivata
- Il giudizio prognostico deve considerare natura, numero ed epoca dei precedenti, insieme ad altri elementi della personalità e della condotta (es. modalità del reato, scopo difensivo, assenza di precedenti specifici), e non può ridursi a un rinvio acronimo ai precedenti
- Se il giudice ritiene che le prescrizioni non saranno adempiute, deve fornire motivazione concreta e specifica che spieghi il fondamento del convincimento in ordine alla pericolosità futura e al rischio di inadempimento
- Quando la sentenza di merito già contiene valutazioni mitiganti (es. riduzione della pena nei minimi per le modalità della condotta o per la personalità), tali elementi devono essere coerentemente valutati anche in relazione alla concessione di misure sostitutive
- In caso di rigetto della richiesta di pene sostitutive, la decisione di merito deve esplicitamente confrontarsi con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e dalle modifiche normative (d.lgs. 150/2022); altrimenti la Corte di cassazione può annullare il provvedimento limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo esame
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