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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17188/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente, rilevando che il termine di 15 giorni per l'impugnazione decorreva dalla pronuncia della sentenza con motivazione contestuale in presenza dell'imputato e risultava spirato prima del deposito del ricorso. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GIP del Tribunale di Varese, emessa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., all'imputato è stata applicata la pena di 3 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione e 14.733,33 euro di multa per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e armi. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, lamentava l'assenza di motivazione sulla misura della pena, assumendo la violazione dell'art. 133 c.p. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione era tardiva: la sentenza, pronunciata in presenza dell'imputato con motivazione contestuale e depositata subito, era impugnabile entro 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.; il ricorso era stato depositato oltre il termine, il 24/10/2025, quando la scadenza era il 22/10/2025.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata emessa all'esito del patteggiamento, con applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Per la sentenza pronunciata in presenza dell'imputato con motivazione contestuale il termine di impugnazione è di 15 giorni, decorso inutilmente nel caso di specie.

  • art. 133 c.p.

    Era dedotta la violazione del criterio di commisurazione della pena per difetto di motivazione sulla quantità della sanzione applicata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza emessa con motivazione contestuale in presenza dell'imputato, il termine per impugnare è di 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p..
  • L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza dei motivi dedotti nel merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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