Cassazione Penale, Sentenza n. 4732/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, n.2 e n.7 c.p.). Deduceva che non sussistesse l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 (né per cose esposte alla pubblica fede, né per cose destinate a pubblico servizio o utilità), poiché l'allaccio abusivo era stato realizzato all'interno della sua proprietà manomettendo il contatore tramite un "by pass". Senza tale aggravante il reato sarebbe procedibile solo a querela di parte e la persona offesa non aveva presentato querela, per cui i giudici avrebbero dovuto pronunciarsi con sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante dell'art. 625, n.7 c.p., ritenendo che il furto di energia mediante allacciamento abusivo diretto alla rete di distribuzione costituisca sottrazione di beni destinati al pubblico servizio, anche se il punto di manomissione si trovi all'interno della proprietà privata. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che, dopo la modifica normativa del 2022, il delitto di furto rimane procedibile d'ufficio se ricorre l'aggravante dell'art. 625, n.7 (mentre l'ipotesi delle cose esposte alla pubblica fede non incide più sulla procedibilità). I giudici di merito avevano fondato la decisione sulla comunicazione di notizia di reato e sulla relazione tecnica dei tecnici ENEL, che attestava l'allaccio abusivo ai cavi esterni della rete. Conseguentemente la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riguarda il delitto di furto; la Consulta ha ricordato che, nonostante la modifica normativa del 2022, il delitto può rimanere procedibile d'ufficio se sussiste una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, n.7.
L'aggravante per il furto commesso su cose destinate al pubblico servizio è stata ritenuta applicabile al furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete di distribuzione: la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio consente di qualificare il bene come 'destinato a pubblico servizio' anche se la manomissione avviene in proprietà privata, determinando la procedibilità d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, art.2 comma 1 lett. i)
Riforma l'art. 624 c.p.; la Corte segnala che, nonostante la modifica, la procedibilità d'ufficio del furto permane quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 625, n.7. La riforma ha altresì modificato l'effetto dell'aggravante relativa alle cose esposte alla pubblica fede.
Norma richiamata per l'effetto processuale: il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete di distribuzione può integrare l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (cose destinate a pubblico servizio) anche se la manomissione avviene in proprietà privata: rileva la destinazione finale dell'energia, non la collocazione fisica del punto di intervento.
- Dopo la riforma del 2022, la procedibilità del furto non dipende più dall'eventuale configurazione dell'elemento "cose esposte alla pubblica fede", ma rimane comunque d'ufficio quando sussiste l'aggravante per cose destinate a pubblico servizio.
- Per dimostrare l'aggravante nel furto di energia, le relazioni tecniche dei gestori (es. ENEL) e l'accertamento dell'allacciamento diretto alla rete esterna sono prove rilevanti e possono suffragare la qualificazione della sottrazione come rivolta a un bene di pubblico servizio.
- Se in una situazione simile si rileva un bypass del contatore interno ma sussiste un collegamento alla rete di distribuzione pubblica con conseguente distorsione dell'erogazione destinata al pubblico servizio, l'azione è probabilmente perseguibile d'ufficio.
- Se invece il prelievo riguarda esclusivamente una rete completamente privata e non altera la fornitura riconducibile a un servizio pubblico, la qualificazione dell'aggravante per pubblico servizio potrebbe essere più difficile da sostenere e la procedibilità potrebbe essere condizionata alla querela, a seconda degli elementi di fatto.
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