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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09369/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e meramente riproduttivi di censure già disattese con argomentazioni corrette dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse dipesa da assenza di colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva già esaminato e respinto le doglianze relative, da un lato, al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e, dall'altro, al trattamento sanzionatorio. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi ritenuti dalla Corte di cassazione generici, confutativi e sostanzialmente riproduttivi di censure già formulate, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato l'inutilità e la genericità del contributo dichiarativo del ricorrente ai fini dell'attenuante e, quanto alla pena, aveva fornito corretti argomenti giuridici. Era stata inoltre richiamata la sentenza di primo grado, che aveva escluso il riscontro investigativo alle dichiarazioni rese, evidenziando che il nominativo indicato dal ricorrente non risultava neppure tra i contatti estratti dalla scheda telefonica in suo uso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    La circostanza attenuante è stata negata perché le dichiarazioni del ricorrente erano generiche, inutili e prive di riscontro investigativo, dunque non idonee a fondare il riconoscimento del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorrente non ha versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche o confutative senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego dell'attenuante collegata alla collaborazione o al contributo dichiarativo può essere legittimamente fondato sulla genericità delle dichiarazioni rese e sulla mancanza di riscontri investigativi concreti.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio non può essere accolta se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione congrua e giuridicamente corretta sulla pena applicata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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