Cassazione Penale, Ordinanza n. 08135/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la condanna pronunciata in appello e la riforma del proscioglimento di primo grado ex art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di cassazione che ha esaminato il suo ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona, la quale, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Macerata che l'aveva prosciolta per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., l'aveva condannata per avere falsificato il talloncino attestante la revisione della propria autovettura. Con l'unico motivo principale deduce vizi di motivazione e violazione di legge, ma la Corte ritiene le doglianze generiche e indeterminate, perché non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. In particolare, la censura sull'omessa rinnovazione della prova dichiarativa è ritenuta infondata perché la Corte territoriale non aveva fondato la riforma su una diversa valutazione della prova dichiarativa in sé, ma su una diversa lettura del significato probatorio complessivo degli elementi acquisiti; perciò non sussisteva un obbligo di rinnovazione. L'inammissibilità dei motivi principali travolge anche i motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base del proscioglimento di primo grado per particolare tenuità del fatto, poi riformato in appello.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la genericità e l'indeterminatezza del motivo ne comportano l'inammissibilità.
L'inammissibilità dei motivi principali determina l'inammissibilità anche dei motivi aggiunti.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, puntuale e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; doglianze generiche o meramente reiterative di una diversa lettura del fatto sono inammissibili.
- La richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio non è di per sé ammissibile in cassazione, se non si denuncia un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- L'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello non sussiste quando il giudice di secondo grado non sovverta l'esito decisorio sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità del dichiarante, ma attribuisca diverso significato agli elementi già acquisiti.
- L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti presentati successivamente.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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