Cassazione Penale, Ordinanza n. 23081/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, anche per asserita motivazione apparente, sulla sussistenza del reato, contestando l'impossessamento e la sottrazione della res; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, anche apparente, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano privi di specificità perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre le doglianze già disattese in appello, sollecitando un non consentito diverso apprezzamento di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua, logica e conforme a diritto la motivazione della Corte territoriale sulla configurabilità del tentato furto aggravato, sull'idoneità e univocità dell'azione interrotta dall'intervento di terzi, e sulla circostanza aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 4, c.p., descritta in relazione alle modalità della condotta (avvicinamento della persona offesa con un pretesto e uso di un panno per dissimulare l'azione furtiva). Ha inoltre ritenuto immune da censure la motivazione sul trattamento sanzionatorio, poiché la Corte di merito aveva valorizzato le precedenti condanne dell'imputato quale elemento preponderante ex art. 133 c.p. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità colposa dell'impugnazione.
Norme richiamate
L'aggravante è stata ritenuta configurabile in relazione alle modalità concrete dell'azione furtiva, realizzata con astuzia e dissimulazione idonee a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore.
Ai fini della commisurazione della pena, il giudice di merito può valorizzare in via preponderante le precedenti condanne dell'imputato come elemento significativo della gravità del fatto e della personalità del reo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
null
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colposa del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto, riservato al giudice di merito.
- Nel tentato furto, l'idoneità e univocità dell'azione possono desumersi da condotte concretamente dirette all'impossessamento, anche se l'azione sia stata interrotta dall'intervento di terzi.
- L'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 4, c.p. può essere integrata da modalità esecutive connotate da astuzia, dissimulazione o abilità, idonee a sorprendere o eludere la sorveglianza sulla cosa.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice espliciti l'elemento ritenuto preponderante tra quelli dell'art. 133 c.p., anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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