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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04095/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta ferma nei suoi effetti, con permanenza della condanna per violenza privata e della statuizione civile nei limiti già fissati dalla sentenza di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per violenza privata. I motivi dedotti erano quattro: (1) vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, ritenuta non credibile; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; (3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, oltre a omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio; (4) vizio di motivazione sulla quantificazione del risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché generici e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e generico, poiché la Corte territoriale aveva già motivato sull'assenza di elementi positivi per le attenuanti e il ricorso non indicava specifici dati trascurati; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la liquidazione equitativa del danno morale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non deve effettuare calcoli analitici del quantum.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 62-bis c.p.

    art. 62-bis u.c. cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono la valorizzazione di elementi positivi specifici; l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente a fondarle.

  • art. 131-bis c.p.

    proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da allegazioni non generiche; la mera prospettazione apodittica è insufficiente in sede di legittimità.

  • art. 576 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente per la statuizione sul risarcimento in favore della parte civile; la liquidazione del danno morale è rimessa al giudice di merito secondo criteri equitativi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di censure già esaminate e disattese integra inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: resta preclusa ogni "rilettura" del compendio probatorio volta a sostituire una diversa valutazione a quella del giudice di merito.
  • La censura sull'elemento oggettivo o sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, se costruita come critica al convincimento del giudice di merito, è inammissibile quando mira solo a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere negate o riconosciute sulla base di formule astratte: occorre una motivazione che valorizzi o escluda concreti elementi positivi o negativi; l'incensuratezza, da sola, non basta a imporne il riconoscimento.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere invocata utilmente con deduzioni generiche: la richiesta deve confrontarsi con i dati fattuali rilevanti e con la motivazione della decisione impugnata.
  • La liquidazione equitativa del danno morale spetta al giudice di merito, che deve indicare le circostanze considerate e il percorso logico seguito, senza necessità di un calcolo analitico del quantum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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