Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13396/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una società aveva fornito ghiaia e altro materiale inerte a un'impresa; sostenendo di non aver ricevuto il pagamento, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una consorziata ritenuta obbligata in relazione al rapporto sottostante, poi opposta da quest'ultima. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione, ritenendo provata la conclusione del contratto e l'inadempimento. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando che non fosse stata provata non solo la conclusione del contratto ma soprattutto il suo contenuto, cioè le pattuizioni e i termini del rapporto, e che le fatture, provenendo dal creditore, non bastassero a dimostrare il credito. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1325 e ss. c.c. e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente richiesto la forma scritta ad substantiam per un ordinario rapporto di fornitura tra privati; (2) violazione degli artt. 1292 e 2697 c.c., lamentando che il giudice d'appello avesse in sostanza introdotto un regime probatorio più rigoroso per contratti con controlli antimafia/antiriciclaggio; (3) omesso esame del fatto decisivo costituito dal rilascio di 36 cambiali da parte della società che aveva ricevuto la fornitura, fatto che avrebbe dimostrato l'assunzione dell'obbligo e comunque avrebbe avuto valore indiziario/di esonero probatorio; (4) omesso esame delle testimonianze secondo cui la merce era stata consegnata "franco cava"; (5) ulteriori censure, non riportate integralmente nel testo fornito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva affermato la necessità della forma scritta ad substantiam, ma aveva ritenuto non provato il contenuto del contratto e quindi il credito; inoltre l'osservazione su un presunto rigore probatorio maggiore nei contratti soggetti a controlli antimafia era stata qualificata come mero obiter dictum, privo di effetti decisori. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile anche perché avrebbe dovuto censurare eventualmente una violazione dell'art. 345 c.p.c. e comunque la questione della prova del contenuto del rapporto era già stata introdotta in primo grado. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che il rilascio delle cambiali costituiva fatto decisivo, poiché esprimeva l'assunzione di un obbligo e un rilevante indizio del rapporto sottostante; tale elemento non era stato adeguatamente considerato dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del terzo. Dal dispositivo riportato emerge che il ricorso è stato accolto almeno in parte e la causa è stata cassata con rinvio, ma il testo fornito si interrompe dopo l'inizio del P.Q.M., senza indicare integralmente il provvedimento finale sul rinvio e sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 1325 e ss. c.c.

    Richiamati per escludere che fosse necessaria, nel caso concreto, una forma scritta ad substantiam del contratto di fornitura.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di prova presuntiva del rapporto; la Corte non vi ha ravvisato la base per censurare la decisione impugnata, perché il punto decisivo era la prova del contenuto del contratto.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla pretesa disciplina probatoria aggravata; la censura è stata dichiarata inammissibile perché riferita a un'obiter dictum non decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia nel primo sia nel secondo motivo; la Corte ha valorizzato l'esigenza di provare il contenuto del rapporto e ha ritenuto decisivo il fatto indiziario rappresentato dalle cambiali.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte osserva che, se davvero la questione fosse stata nuova in appello, la censura avrebbe dovuto essere impostata come violazione del divieto di nova, non come omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • In tema di prova del contratto e del credito, non è sufficiente dimostrare in astratto che un accordo sia stato concluso: occorre provare anche il contenuto delle pattuizioni quando da esso dipendano la certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa.
  • La censura per violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito non ha affermato la necessità di una forma ad substantiam, la doglianza è inammissibile perché rivolta contro una motivazione solo apparente o non decisiva.
  • Un'affermazione del giudice di merito che non sia posta a fondamento della decisione ha valore di obiter dictum e non può costituire da sola la ratio censurabile in cassazione.
  • Il rilascio di cambiali o di altri titoli di promessa di pagamento può costituire un fatto decisivo e un rilevante indizio dell'assunzione dell'obbligazione sottostante, idoneo a incidere sull'apprezzamento della prova del rapporto e dell'onere probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto storico sia stato effettivamente introdotto e discusso nel processo e che il motivo indichi con precisione dove e come esso sia stato dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.