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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27173/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un alto ufficiale della Guardia di finanza, già condannato in sede contabile al risarcimento di oltre 1,4 milioni di euro per danno erariale da tangente e da disservizio connesso a illeciti affidamenti di appalti per la manutenzione e ristrutturazione di una caserma, ha chiesto la revocazione della sentenza d'appello contabile che aveva confermato la condanna. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte dei conti. Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, difetto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale: ha lamentato la partecipazione al collegio della revocazione di un magistrato che aveva già svolto la funzione di relatore nel giudizio di appello; ha sostenuto che il giudice contabile avesse recepito in modo acritico il compendio probatorio penale senza autonoma valutazione; ha inoltre censurato l'affermazione della proponibilità dell'azione contabile in assenza di sentenza penale irrevocabile e ha denunciato una asserita invasione della sfera del giudice penale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze fossero estranee ai soli motivi inerenti alla giurisdizione proponibili avverso le sentenze della Corte dei conti, oppure che colpissero la precedente decisione di merito e non la sentenza resa sulla revocazione; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato che contro le sentenze della Corte dei conti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; ha escluso che possano essere dedotti come vizi di giurisdizione gli errori in iudicando, i vizi processuali, l'asserita mancata astensione di un componente del collegio o la pretesa non autonoma valutazione delle prove. Ha inoltre precisato che, quando si impugna per cassazione una sentenza resa nel giudizio di revocazione, la questione di giurisdizione può riguardare solo il potere di pronunciare sulla revocazione, non la precedente decisione di merito. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto inammissibili sia la censura sulla composizione del collegio sia quelle sulla valutazione delle prove e sull'asserita invasione della competenza penale, perché riferite in realtà al merito della precedente sentenza contabile o comunque a profili non attinenti ai limiti esterni della giurisdizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese nei confronti del Procuratore generale contabile, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 202, comma 1, lett. f), codice di giustizia contabile

    L'errore dedotto come omessa autonoma valutazione del compendio probatorio derivante dal giudizio penale non integra, al più, un errore di fatto revocatorio, ma un eventuale errore in iudicando.

  • art. 204, comma 1, codice di giustizia contabile

    La decisione sulla revocazione è pronunciata dal giudice adito e, in composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.

  • art. 207, codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è proponibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Le sentenze della Corte dei conti sono impugnabili in cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, con esclusione del controllo nomofilattico sulle violazioni di legge o sugli errori processuali.

  • art. 362 cod. proc. civ.

    Delimita, insieme all'art. 111 Cost. e all'art. 207 c.g.c., il ricorso per cassazione alle sole questioni di giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il fondamento normativo dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è esperibile esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione; restano quindi estranei al sindacato di legittimità gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, anche quando incidano sull'esito della lite.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale travalichi i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo la sfera riservata ad altro giudice o al legislatore/amministrazione, non quando si denunci una errata applicazione di norme o una cattiva valutazione delle prove.
  • In caso di ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte dei conti resa nel giudizio di revocazione, la questione di giurisdizione può riguardare solo il potere di pronunciare sulla revocazione, non la precedente decisione di merito oggetto della revocazione stessa.
  • La partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che abbia già svolto funzioni nella fase precedente integra, al più, una possibile violazione delle regole sull'astensione, ma non un difetto di giurisdizione, salvo alterazioni strutturali dell'organo giudicante per vizi di numero o di qualità dei suoi membri.
  • Non può essere denunciata come invasione della giurisdizione altrui una pronuncia che si limiti a dichiarare inammissibile la revocazione senza entrare nel merito delle questioni sottese alla precedente sentenza.
  • La pretesa mancata autonoma valutazione delle prove provenienti dal processo penale, ove prospettata come errore del giudice contabile, attiene al merito della decisione e non ai limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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