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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento, notificato in data 02.10.2024, con il quale al ricorrente veniva intimato di tenere un comportamento conforme a legge, astenendosi dal reiterare qualsiasi atteggiamento violento nei confronti della propria coniuge -OMISSIS-. - nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ove lesivo.

Giustizia amministrativa202400462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ammonimento adottato dal Questore di Chieti il 30 settembre 2024 e notificato il 2 ottobre 2024, con intimazione di astenersi dal reiterare comportamenti violenti nei confronti della coniuge

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’ammonimento deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 3, comma 1, del d.l. 93/2013, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti. Ha sostenuto che il procedimento penale pendente non gli contestava atti persecutori e che il provvedimento non individuava né documentava le ulteriori condotte contra legem e le reiterate violazioni del divieto di avvicinamento menzionate dal Questore. Dopo avere ottenuto, anche mediante giudizio di ottemperanza, l’accesso agli atti presupposti, ha ribadito che questi documentavano le pregresse vicende penali ma non violazioni della misura cautelare. Ha inoltre invocato sopravvenienze del 2026: revoca del divieto di avvicinamento, assenza di violazioni, archiviazione degli episodi prospettati come successive violazioni, trasferimento in Lombardia e relazioni favorevoli dei servizi sociali. La controinteressata aveva eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse e genericità, sostenendo nel merito che l’ammonimento può fondarsi anche su lesioni personali commesse in ambito domestico e non soltanto sul reato di atti persecutori.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari della controinteressata: la sovrapposizione con misure penali non elimina l’interesse a impugnare l’ammonimento, poiché le misure penali e quelle amministrative sono autonome per durata, effetti e impugnazione. Nel merito ha riconosciuto che non risultavano adeguatamente comprovate le successive violazioni del divieto di avvicinamento indicate nell’ammonimento, confermando la carenza istruttoria e motivazionale già rilevata in sede cautelare. Ha tuttavia escluso che tale specifica carenza travolgesse l’intero provvedimento: alla data di adozione esisteva un autonomo e sufficiente quadro indiziario, risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria anteriori, relativo a condotte di violenza domestica, tra cui il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. La legge non richiede che siano contestati atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e l’ammonimento preventivo si fonda su una valutazione prognostica secondo il criterio del “più probabile che non”, non sull’accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio. La revoca nel 2026 del divieto di avvicinamento e le altre circostanze sopravvenute non incidono sulla legittimità dell’atto, da valutare in base alla situazione esistente al momento della sua adozione, ferme eventuali successive valutazioni dell’autorità di polizia. Ricorso respinto; spese integralmente compensate in ragione della parziale carenza motivazionale e istruttoria e del complesso sviluppo processuale necessario per acquisire gli atti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.l. 93/2013

    l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 93 del 2013 consente al Questore, quando alle forze dell’ordine sia segnalato in forma non anonima un fatto riconducibile, tra gli altri, ai reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p. commessi nell’ambito di violenza domestica, di procedere, anche in assenza di querela, assunte le necessarie informazioni, all’ammonimento dell’autore del fatto;

    L’ammonimento può essere adottato anche in assenza di querela per fatti riconducibili a lesioni personali commesse nell’ambito della violenza domestica; non è necessario che il presupposto sia una contestazione di atti persecutori.

  • art. 582 c.p.

    non assume quindi rilievo decisivo la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che nel procedimento penale non fossero contestati atti persecutori ai sensi dell’art. 612-bis c.p., poiché l’art. 3, comma 1, citato contempla espressamente, tra le fattispecie rilevanti, anche il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., oggetto del decreto di giudizio immediato del 9 febbraio 2024;

    Le lesioni personali rientrano tra le fattispecie che possono sostenere l’ammonimento quando commesse nell’ambito della violenza domestica, anche se non è contestato il reato di atti persecutori.

  • art. 3 l. 241/1990

    quanto al primo profilo, l’istruttoria svolta nel corso del giudizio ha confermato la carenza già rilevata con l’ordinanza n. 150/2025;

    La specifica affermazione sulle reiterate violazioni del divieto di avvicinamento era carente sul piano istruttorio e motivazionale; tale carenza non ha però determinato l’illegittimità complessiva dell’ammonimento, sorretto da un distinto e autonomo quadro indiziario sufficiente.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto per la violenza domestica ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede l’accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma una valutazione prognostica fondata su elementi indiziari seri e attendibili secondo il criterio amministrativo del “più probabile che non”.
  • L’ammonimento può essere fondato su condotte riconducibili ai reati di lesioni personali commessi nell’ambito della violenza domestica; non è necessario che all’interessato siano contestati atti persecutori.
  • Una specifica circostanza posta a fondamento dell’ammonimento, se priva di adeguato riscontro istruttorio, non comporta l’illegittimità dell’intero atto quando un distinto e autonomo quadro indiziario, esistente al momento dell’adozione e sufficiente rispetto ai presupposti di legge, è idoneo a sorreggerlo.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; sopravvenienze successive possono eventualmente rilevare per nuove valutazioni dell’amministrazione, ma non incidono retroattivamente sulla legittimità originaria dell’atto.
  • Le misure di polizia e le misure cautelari penali restano autonome quanto a durata, effetti e impugnazione; la loro sovrapposizione non elimina, di per sé, l’interesse a impugnare il provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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