Cassazione Civile, Ordinanza n. 05612/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente inquadrato nella categoria B aveva agito contro l'INPS chiedendo differenze retributive per avere svolto, in periodi diversi, mansioni superiori riconducibili prima all'area C posizione economica 1 e poi all'area C posizione economica 3. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte e la Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento, ritenendo provato che, sulla base di specifici ordini di servizio, il lavoratore era stato formalmente adibito a compiti comportanti la gestione autonoma dell'intero procedimento amministrativo, dall'istruttoria alla valutazione finale, e successivamente a funzioni di maggiore responsabilità e complessità connesse alla gestione del Fondo di Garanzia. L'INPS ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 6 e 9 del CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non economici 2006/2009, dell'Allegato A al CCNL e dell'art. 63, comma 3, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la progressione per mansioni superiori dovesse essere limitata all'area immediatamente superiore e, comunque, al livello iniziale della stessa, senza che il passaggio all'interno dell'area potesse rilevare come svolgimento di mansioni superiori; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 52, 40, 47, comma 8, e 63, comma 5, d.lgs. 165/2001, riproponendo la medesima censura sotto il profilo della disciplina legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato che la declaratoria contrattuale dell'area C/1 va letta nel senso che al dipendente è attribuita la gestione dell'intera filiera del procedimento, non essendo necessaria la firma del provvedimento finale per integrare l'assegnazione a mansioni superiori; ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione, per il periodo successivo al 6.7.2009, delle indicazioni dell'ARAN che ammettono, con provvedimento formale, l'attribuzione di incarichi corrispondenti all'area superiore anche in posizioni economiche ulteriori rispetto a quella iniziale. Il ricorso è stato quindi respinto e l'INPS è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 6 e 9 CCNL personale non dirigente comparto Enti Pubblici Non Economici 2006/2009
La declaratoria contrattuale dell'area C/1 va interpretata nel senso che rileva la gestione dell'intero procedimento, dalla fase istruttoria a quella decisionale, senza necessità della firma finale del provvedimento.
Allegato A al CCNL personale non dirigente comparto Enti Pubblici Non Economici 2006/2009
Le declaratorie di area devono essere lette in modo coerente con la possibilità di attribuire al dipendente la gestione completa del procedimento amministrativo.
art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
La disciplina sulle mansioni superiori è stata richiamata dall'INPS, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione fatta dal giudice di merito in coerenza con il CCNL e con la giurisprudenza consolidata.
artt. 52, 40, 47, comma 8, e 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Le censure dell'ente sulla disciplina legale delle mansioni superiori sono state respinte perché non scalfivano l'accertamento di fatto e l'interpretazione del contratto collettivo seguita dai giudici di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, la declaratoria dell'area va interpretata secondo il contenuto effettivo delle attività affidate: la gestione dell'intera filiera del procedimento può integrare mansioni superiori anche se la firma dell'atto finale resta al dirigente.
- Ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori non è necessario che il dipendente assuma la sottoscrizione del provvedimento conclusivo; è sufficiente che svolga in autonomia istruttoria, valutazione e attività decisoria, rispondendo direttamente del proprio operato.
- Le disposizioni del contratto collettivo e le indicazioni dell'ARAN possono legittimare, con formale provvedimento di incarico, l'attribuzione di funzioni corrispondenti a posizioni economiche ulteriori all'interno dell'area superiore, ove ciò sia coerente con la declaratoria contrattuale.
- La censura di violazione di legge che non si confronti con l'interpretazione consolidata della declaratoria contrattuale e con gli accertamenti di fatto del giudice di merito non è idonea a sovvertire la decisione impugnata.
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