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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31319/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato il decreto ingiuntivo per €447.976,00 relativo a una penale prevista in precedenti patti di locazione. Questioni giuridiche principali: qualificazione delle clausole del contratto del 10 marzo 2010 (novazione vs. ricognizione vs. negozio di accertamento), efficacia dell'art. 7 del contratto del 31 marzo 2009 (presunta rinuncia alla penale), natura e validità della condizione che subordinava l'esigibilità del credito al fatto che il nuovo rapporto locativo "arrivasse a naturale scadenza"; contestazioni su buona fede/avveramento della condizione, eventuale nullità della condizione per mera potestatività, richiesta di riduzione della penale per eccessività e ammissibilità di documenti prodotti in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le clausole j), k) e l) del contratto del 10 marzo 2010 non fossero una semplice novazione né un mero riconoscimento, ma costituissero un negozio di accertamento volto a fissare i rapporti creditori preesistenti. L'esigibilità del credito era subordinata a una condizione sospensiva (negativa) il cui avveramento poteva essere influenzato dalla locatrice, che era anche socio di maggioranza della nuova conduttrice: la clausola è pertanto meramente potestativa e nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per nuovo giudizio di merito, con precisazioni di diritto da osservare (in particolare sulla qualificazione del negozio di accertamento e sulla nullità della condizione). Motivi relativi a buona fede/finzione di avveramento, riduzione della penale e ammissibilità documentale sono stati assorbiti o rigettati come da motivazione.

Norme richiamate

  • art. 1234 cod. civ.

    Norma sulla novazione oggettiva: la Corte ha escluso che l'accordo del 10/3/2010 costituisse novazione rispetto a pretese già (eventualmente) rinunciate; la novazione richiede validità dell'obbligazione originaria e non vale se l'obbligazione è già stata rinunciata.

  • art. 1988 cod. civ.

    Riconoscimento di debito: la Corte ha ritenuto che la clausola non fosse un atto meramente ricognitivo, anche perché inserita in un negozio bilaterale, e quindi non qualificabile come semplice riconoscimento ai sensi dell'art.1988.

  • art. 1355 cod. civ.

    Nullità della condizione potestativa: la Corte ha dichiarato che la condizione sospensiva subordinante l'esigibilità del credito all'andamento del nuovo rapporto era meramente potestativa (dipendeva dall'arbitrio del socio/locatore) e quindi nulla ai sensi di questa norma.

  • art. 1358 cod. civ.

    Buona fede oggettiva e soggettiva: la ricorrente invocava violazione di buona fede per il comportamento della locatrice; la Corte ha osservato che l'operatività delle norme sulla buona fede va valutata con riferimento alla concreta illiceità della condotta.

  • art. 1359 cod. civ.

    Fictiones sull'avveramento della condizione: la Corte ha precisato che la 'finzione di avveramento' richiede una condotta illecita grave; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile la finzione di avveramento invocata dalla ricorrente.

  • art. 1367 cod. civ.

    Principio di conservazione del contratto: richiamato per escludere interpretazioni che rendano inutili o frustrino l'efficacia potenziale di clausole contrattuali; usato per rigettare l'interpretazione della ricorrente che avrebbe reso inutile la clausola j).

  • art. 1384 cod. civ.

    Potere di riduzione equitativa della clausola penale: la ricorrente chiedeva la riduzione per eccessività; la Corte ha ritenuto la valutazione rimessa al giudice di merito e ne ha assorbito la questione dopo l'accoglimento per altri motivi.

  • art. 437, comma 2, cod. proc. civ.

    Divieto di "nova" documentale in appello: contestata la produzione di documenti nuovi in appello; la Corte ha rilevato che la questione non ha inciso sul decisum dopo l'accoglimento del ricorso e ha richiamato i corretti limiti di ammissibilità.

  • art. 645 cod. proc. civ.

    Opposizione a decreto ingiuntivo: norma procedurale che ha originato il giudizio di merito (opposizione al monitorio) e che costituisce il contesto processuale della controversia.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Potere della Corte di cassazione di qualificare i fatti in diritto differentemente da come fatto dalle parti: richiamata per giustificare la diversa qualificazione (negozio di accertamento e condizione sospensiva nulla) adottata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Quando in un contratto successivo le parti 'fissano' i rapporti pregressi occorre verificare se si tratta di novazione, di mera ricognizione o di negozio di accertamento: il negozio di accertamento può fissare definitivamente il contenuto di rapporti preesistenti e avere effetti dispositivi, non essere mero 'riconoscimento'.
  • Una clausola che subordinI l'esigibilità di un credito a un evento che dipende in larga misura dalla volontà di una delle parti (o di un suo controllato) può essere qualificata come condizione meramente potestativa e risultare nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.
  • Se la condizione è controllata o facilmente influenzabile da un socio di maggioranza della controparte, il giudice può considerare il comportamento nell'ambito dell'abuso della personalità giuridica e attribuire rilievo alla responsabilità sostanziale del socio; ciò può incidere sulla validità e sugli effetti delle clausole condizionali.
  • La configurazione della 'finzione di avveramento' ex art. 1359 c.c. richiede una condotta concretamente illecita mirata a impedire l'avveramento della condizione; la semplice condotta contraria all'altrui interesse o negligente non è sufficiente.
  • La novazione non può operare con riferimento a obbligazioni già rinunciate: se l'obbligazione originaria è stata efficacemente estinta, non può essere novata; occorre sempre valutare l'ordine temporale e la natura delle pattuizioni estintive o ricognitive.
  • Sul tema della clausola penale, il potere di riduzione equitativa (art.1384 c.c.) resta rimesso al sindacato del giudice di merito, che valuta l'equilibrio degli interessi contrattuali e le circostanze concrete; le valutazioni di merito ben motivate sono sottratte al sindacato di legittimità.
  • In sede di impugnazione documentale, la produzione di 'nova' in appello è soggetta ai limiti previsti dall'art. 437 c.p.c.; le corti devono pronunciarsi sull'ammissibilità, e la mancata decisione può costituire motivazione censurabile se centrale per il dispositivo.

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