Cassazione Penale, Sentenza n. 33686/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per violazione di legge penale e per mancata motivazione circa il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entita, invocata in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale di parte dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. La difesa aveva depositato motivi nuovi nelle conclusioni scritte del 18 marzo 2025 chiedendo il riconoscimento dell'attenuante derivante dalla pronuncia costituzionale; la Corte d'appello non ha dato risposta a tale motivo e si e limitata a riconoscere la prevalenza dell'attenuante comune ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. sulla recidiva, ritenendo il valore economico del bene minimo e la violenza modesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il motivo nuovo, basato sulla pronuncia della Corte costituzionale depositata il 13 maggio 2024, e stato tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., e che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminarlo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entita e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per una nuova valutazione sulla sussistenza di quella attenuante. La Corte di cassazione ha altresi richiamato il principio per cui il riconoscimento di una attenuante comune non esclude la valutazione per la speciale attenuante del fatto di lieve entita, ma ha precisato che non e consentita una doppia valutazione favorevole dei medesimi elementi; il giudice d'appello dovra quindi accertare l'esistenza di profili ulteriori di meritevolezza non gia valutati.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
depositata il 13 maggio 2024
ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della parte dell'art. 628, secondo comma, che non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulta di lieve entita; ha quindi reso possibile invocare l'attenuante del fatto di lieve entita per i reati in questione
art. 628, secondo comma, cod. pen.
norma sulla rapina parzialmente investita dalla pronuncia costituzionale; la parte dichiarata illegittima riguardava l'esclusione della diminuzione della pena per fatti di lieve entita
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
attenuante comune riconosciuta dalla Corte d'appello e ritenuta prevalente sulla recidiva; la Corte di cassazione ha precisato che il suo riconoscimento non impedisce di valutare la speciale attenuante del fatto di lieve entita a condizione di non duplicare la medesima valutazione favorevole
art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.
norma vigente dal 1 luglio 2024
consente la presentazione di motivi nuovi in appello fino a quindici giorni prima dell'udienza; ha reso tempestivo il deposito delle conclusioni difensive del 18 marzo 2025 e obbligava la Corte d'appello a esaminare il motivo nuovo
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
riferimento procedurale alla facolta di chiedere la discussione in cassazione; nel caso non e stata fatta richiesta e si e proceduto con trattazione scritta
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittima una norma penale dopo il primo grado, la difesa puo introdurre un motivo nuovo in appello volto al riconoscimento di attenuanti derivanti dalla pronuncia, purché osservi i termini procedurali (art. 598-bis: fino a 15 giorni prima dell'udienza).
- L'appello deve motivatamente rispondere a qualsiasi motivo nuovo tempestivamente proposto; l'omissione di risposta puo determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame.
- Il riconoscimento di un'attenuante comune non determina automaticamente il riconoscimento della speciale attenuante del fatto di lieve entita: il giudice deve valutare il fatto nel suo complesso e cercare profili ulteriori di meritevolezza; non e ammessa una doppia valutazione favorevole degli stessi elementi.
- In presenza di nuove interpretazioni costituzionali che incidono sulla determinazione della pena, il giudice di merito deve riesaminare la qualita e le modalita della condotta e motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto delle attenuanti invocate.
- Se il giudice di appello ha ignorato motivi nuovi tempestivi, la cassazione puo annullare la sentenza limitatamente alle questioni non esaminate e disporre rinvio per nuovo giudizio di merito.
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