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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21208/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

La curatela di un fallimento societario ha agito per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto del 16 luglio 2014 con cui un ex amministratore della società poi fallita e la moglie avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi beni immobili e quote sociali. La domanda era fondata sul rilievo che l'ex amministratore, nel periodo in cui aveva gestito la società, avrebbe posto in essere condotte di mala gestio fonte di ingenti danni risarcitori verso la società e i creditori; il fallimento aveva infatti già promosso un separato giudizio risarcitorio nei suoi confronti ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2392-2394 c.c. I giudici di merito avevano qualificato l'azione come revocatoria fallimentare/azione ex art. 66 l.fall. e l'avevano ritenuta soggetta al termine di decadenza triennale di cui all'art. 69-bis l.fall., dichiarando quindi tardiva la domanda. Con il ricorso per cassazione la curatela ha censurato tale qualificazione: ha sostenuto che non si trattava di revocatoria degli atti del debitore fallito, ma di revocatoria ordinaria esercitata contro il patrimonio di un terzo (l'ex amministratore) per conservare la garanzia del credito risarcitorio già azionato in altro giudizio; ha quindi dedotto che dovesse applicarsi soltanto l'art. 2901 c.c., con il relativo termine quinquennale di prescrizione ex art. 2903 c.c., e non la decadenza fallimentare triennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la qualificazione operata dai giudici di merito: l'azione proposta non era quella revocatoria ex art. 66 l.fall. relativa agli atti compiuti dal debitore poi fallito, ma una ordinaria azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal fallimento, quale creditore di un ex amministratore, per conservare la garanzia patrimoniale rispetto a un credito risarcitorio litigioso derivante da mala gestio. Di conseguenza, l'azione non era soggetta al termine di decadenza triennale dell'art. 69-bis l.fall., ma al solo termine quinquennale di prescrizione dell'art. 2903 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria spetta anche in presenza di un credito eventuale o litigioso e consente di far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi del debitore che pregiudichino la garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 2903 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, non al termine decadenziale fallimentare.

  • art. 66 l.fall.

    La norma riguarda la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore contro atti compiuti dal debitore poi fallito; non si applica alla revocatoria promossa dal fallimento contro atti compiuti da un terzo obbligato verso la massa.

  • art. 69-bis l.fall.

    Il termine di decadenza triennale previsto dalla disposizione si applica alle azioni revocatorie fallimentari disciplinate dalla sezione della legge fallimentare, non alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in qualità di creditore di un terzo.

  • art. 146 l.fall.

    Attribuisce al curatore la legittimazione a far valere le pretese risarcitorie verso gli amministratori della società fallita, nell'interesse della massa dei creditori.

  • artt. 2392 e 2394 c.c.

    Costituiscono il fondamento sostanziale delle azioni di responsabilità verso gli amministratori per danni arrecati alla società e ai creditori.

  • art. 31 l.fall.

    Richiamato per la funzione del curatore nella gestione dei beni e dei diritti del fallimento.

  • art. 42 l.fall.

    Richiamato per l'acquisizione dei beni al patrimonio fallimentare.

  • art. 104-ter l.fall.

    Richiamato per la liquidazione concorsuale dei beni recuperati al fallimento.

  • art. 2902 c.c.

    L'inefficacia dell'atto revocato consente al creditore di agire esecutivamente sui beni oggetto dell'atto secondo le regole ordinarie.

  • artt. 602 ss. c.p.c.

    Richiamati per l'esecuzione contro il terzo proprietario sui beni oggetto dell'atto revocato.

  • art. 295 c.p.c.

    Esclusa la sospensione necessaria del giudizio revocatorio in pendenza del giudizio di accertamento del credito litigioso.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria proposta dal curatore va qualificata in base al soggetto contro cui è diretta e al credito che si intende conservare: se l'atto pregiudizievole è compiuto da un terzo obbligato verso la massa, la tutela segue lo schema della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non quello dell'art. 66 l.fall.
  • La revocatoria ordinaria può essere esercitata anche in presenza di un credito eventuale o litigioso, purché il credito sia allegato come fatto costitutivo della domanda; non è necessario che sia già definitivamente accertato.
  • La pendenza del giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché la decisione sull'inefficacia dell'atto non dipende logicamente dalla definizione del processo sul credito.
  • Il termine decadenziale triennale previsto dalla disciplina fallimentare si applica solo alle azioni revocatorie fallimentari disciplinate dalla legge fallimentare, mentre la revocatoria ordinaria resta soggetta al termine quinquennale di prescrizione.
  • Ai fini della revocatoria ordinaria, il pregiudizio per i creditori ricorre quando l'atto dispositivo rende più difficile, incerta o impossibile la soddisfazione del credito già esistente; il credito risarcitorio da illecito è idoneo a fondare la legittimazione all'azione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaInadempimentoAccollo ed espromissione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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