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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32329/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le società ricorrenti avevano impugnato pretese erariali relative agli anni d'imposta 2003-2004-2005. In data 29/11/2018 è intervenuto un "Accordo definitorio" tra le parti e, in conseguenza, l'Agenzia ha emesso provvedimenti di autotutela/sgravio (provv. prot. nn. 2019S0044223, 2019S0044163, 2019S0044251, 2019S0044228, 2019S0044242, 2019S0044257) riconducibili al provvedimento di autotutela prot. n. 213861 del 17 dicembre 2018, con rideterminazione della pretesa erariale. Le società hanno adempiuto al debito così rideterminato. Per tale motivo le parti hanno presentato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte, rilevata la documentazione prodotta ("Accordo definitorio" e provvedimenti di sgravio depositati ai sensi dell'art. 372 c.p.c.) e la comune volontà delle parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Ha inoltre accolto la richiesta delle parti di compensazione delle spese del giudizio, dichiarandole interamente compensate. La pronuncia non decide nel merito le pretese tributarie, ma estingue il processo per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 46, comma 1

    La norma disciplina l'estinzione del processo tributario per definizione delle pendenze tributarie o per cessazione della materia del contendere; il Tribunale ha applicato tale disposizione per dichiarare estinto il giudizio in presenza di sgravio/autotutela che ha eliminato l'interesse a proseguire.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    La disposizione consente il deposito telematico di documenti. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la documentazione versata ex art. 372 c.p.c. ("Accordo definitorio" e provvedimenti di sgravio) a comprova della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, art. 23, comma 8-bis

    art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con legge n. 176/2020

    Norma richiamata in udienza per le comunicazioni e le conclusioni del Procuratore Generale; usata procedimentalmente nel corso dell'udienza pubblica nella quale è stata resa la relazione e raccolte le conclusioni sulla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La "cessazione della materia del contendere" si verifica quando fatti sopravvenuti, quali un provvedimento di autotutela e lo sgravio fiscale, eliminano l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, determinando l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
  • Una istanza congiunta delle parti corredata da documentazione probatoria (accordo transattivo, provvedimenti di sgravio) e depositata ai sensi degli strumenti procedurali (es. art. 372 c.p.c.) è idonea a determinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • In caso di comune volontà delle parti, il giudice può dichiarare le spese compensate; la compensazione convenuta evita che il provvedimento di estinzione produca ulteriori oneri per una delle parti.
  • L'accoglimento della cessazione non implica un accertamento favorevole nel merito delle pretese: l'estinzione è procedurale e non costituisce precedente sul merito delle questioni tributarie.
  • È utile documentare chiaramente l'adempimento del debito così come rideterminato dall'autotutela per evitare contestazioni sulla effettiva sopravvenuta carenza di interesse e per consentire l'estinzione del giudizio.

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