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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37256/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia, aveva ridotto la pena da anni 17, mesi 9 e giorni 10 a anni 7 e mesi 6 di reclusione, annullando le statuizioni civili per intervenuto risarcimento del danno. I reati contestati erano maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e estorsione aggravata, commessi in danno della stessa persona offesa. Con il primo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione, riportando stralci della deposizione della persona offesa. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della circostanza del fatto di minore gravità ex art. 609-bis, ultimo comma, c.p. e chiedeva dichiararsi l'improcedibilità per mancanza o tardività della querela. Con il terzo motivo sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato nel reato di violenza privata ex art. 610 c.p. In memoria insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, per di più formulata in modo generico e perplesso. Ha giudicato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: il giudizio di minore gravità è incompatibile, secondo orientamento costante, con la reiterazione delle violenze sulla medesima persona offesa; la questione della tardività della querela era dedotta in modo generico e, comunque, infondata perché il delitto di violenza sessuale risultava connesso al reato di maltrattamenti, rendendo il primo procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609-septies, quarto comma, n. 4, c.p. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non risultava dedotto in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    indicato come reato contestato nel capo a e richiamato quale reato connesso rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio della violenza sessuale.

  • art. 609-bis c.p.

    la Corte ribadisce che il fatto di minore gravità non è compatibile con reiterate violenze ai danni della medesima persona offesa, perché queste integrano una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima.

  • art. 609-ter c.p.

    richiamato come aggravante del reato di violenza sessuale nel capo di imputazione.

  • art. 609-septies, quarto comma, n. 4, c.p.

    la connessione della violenza sessuale con il reato di maltrattamenti rende il delitto procedibile d'ufficio.

  • art. 610 c.p.

    richiamato dal ricorrente quale ipotesi alternativa di riqualificazione del fatto, non accolta.

  • art. 629 c.p.

    richiamato come reato contestato nel capo c.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del capo c.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamo finale relativo all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio motivazionale, sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio o della credibilità della persona offesa, specie in presenza di doppia conforme di condanna.
  • La censura di contraddittorietà della motivazione deve confrontarsi con una contraddittorietà manifesta e non può essere formulata in termini meramente apodittici o generici.
  • Il fatto di minore gravità ex art. 609-bis, ultimo comma, c.p. non è compatibile con una condotta sessuale reiterata ai danni della stessa vittima, poiché tale reiterazione è indice di una non lieve compressione della libertà sessuale.
  • La questione della mancanza o tardività della querela può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ma deve essere specificamente argomentata; inoltre, la violenza sessuale è procedibile d'ufficio quando sussista una delle ipotesi di connessione previste dall'art. 609-septies c.p.
  • Il motivo di ricorso che prospetta una riqualificazione del fatto è inammissibile se la relativa questione non risulta devoluta con i motivi di appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiViolenza sessualeEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaReati sessualiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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