Cassazione Civile, Ordinanza n. 34908/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia traeva origine dal rigetto, in appello, della domanda volta a ottenere la declaratoria di usucapione di un bene. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo, che però – per come emerge dall'ordinanza – si risolveva in una critica di merito all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove: i giudici di merito avevano ritenuto non provato il possesso ad usucapionem. La censura mirava dunque a rimettere in discussione la ricostruzione probatoria e l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuti dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse in realtà una censura di merito, insindacabile in sede di legittimità, perché diretta contro l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un riesame del fatto e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- La deduzione di un vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'assenza di motivazione apparente o della sua manifesta illogicità, non potendo la Cassazione sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e selezionare le prove ritenute idonee a dimostrare i fatti controversi.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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