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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46588/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano della sua richiesta di riparazione ai sensi degli artt. 314 e ss. c.p.p. per ingiusta detenzione. I fatti: la Capelletto venne sottoposta a custodia cautelare (carcere dal 25/01/2020, poi arresti domiciliari dal 06/05/2020) per il reato di furto in abitazione in concorso; venne assolta con sentenza irrevocabile (Tribunale di Milano, sentenza 09/03/2022, passata in giudicato 23/07/2022) perché il fatto non sussisteva per insufficienza/contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese. Aveva chiesto ristoro pari a euro 69.448,99 per 487 giorni. Il giudice della riparazione (Corte d'Appello) rigettò l'istanza ritenendo che la ricorrente avesse concorso a dar causa alla custodia per colpa grave. La ricorrente deduceva in Cassazione (in modo, per la Corte, generico) che il provvedimento di rigetto avrebbe valutato erroneamente e in modo illogico elementi indiziari secondari (tabulati telefonici, presenza di vetture intestate a familiari), quando l'elemento decisivo (riconoscimenti fotografici) non era stato confermato in dibattimento; richiamava annullamenti per analoghe ordinanze concernenti coimputate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché il ricorso era generico e mirava a una rivalutazione di merito degli indizi. La Corte ha confermato che, ai fini dell'art. 314 c.p.p., il diritto all'equa riparazione è escluso quando l'interessato abbia dato causa alla misura con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione ha correttamente valutato autonomamente tutti gli elementi (contatti telefonici intensificati in corrispondenza dei furti, presenza di autovetture riconducibili alla famiglia della ricorrente nei luoghi e tempi compatibili, riconoscimenti nella fase istruttoria) e ha ritenuto che tali elementi, nella loro sinergia, potessero configurare una condotta di grave negligenza idonea a ingenerare la falsa apparenza di responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese del resistente (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La Corte applica il principio secondo cui l'indennizzo è escluso se il soggetto ha concorso con dolo o colpa grave a determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio tale causa impedente valutando condotte anteriori e successive alla custodia.

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa richiamata dall'art. 314 si riferisce alla definizione generale di colpa di cui all'art. 43 c.p.: comportamenti caratterizzati da evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza possono escludere il diritto alla riparazione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per le conclusioni del Pubblico Ministero (indicata in epigrafe): non sostituisce le valutazioni di merito ma costituisce norma processuale sulle conclusioni in sede di udienza.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se l'interessato abbia dato causa alla custodia per dolo o colpa grave.
  • Elementi indiziari che, presi singolarmente, non erano stati ritenuti sufficienti per la condanna, possono tuttavia, nella loro sinergia (es. telefonate anomale, presenza di veicoli riconducibili, collegamenti con coindagati), costituire prova di grave negligenza idonea a giustificare la misura cautelare e quindi a escludere l'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione deve esaminare la condotta dell'interessato sia prima che dopo la perdita della libertà e al momento della conoscenza dell'indagine, per valutare l'eventuale incidenza causale della sua condotta sulla scelta di adottare o mantenere la misura.
  • Le impugnazioni generiche dirette solo a rimettere in discussione la valutazione della gravità degli indizi sono deboli: il ricorso deve contestare specificamente i ragionamenti sulla colpa grave e la loro relazione causale con la misura cautelare.
  • Frequentazioni sospette o rapporti reiterati con persone gravate da precedenti, non giustificati da legami familiari/oggettivi, possono essere valutati come indizi di complicità e, in presenza di altre circostanze, come elementi di colpa grave.
  • La giurisprudenza è coerente nel richiedere un esame completo e autonomo degli elementi probatori in sede di riparazione, distinto dalla valutazione usata nel processo penale di merito.

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