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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09710/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, rituale e accettata dalla controricorrente. Non è stata pronunciata condanna alle spese. La Corte ha altresì precisato che non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva da una lite proprietaria relativa a un posto auto individuato come n. 2, del quale la società resistente rivendicava la piena ed esclusiva proprietà. La Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’appello della proprietaria, aveva condannato la società ricorrente a cessare l’utilizzo del posto auto, a rimuovere a proprie spese ogni oggetto ivi collocato e a corrispondere un’indennità annua di euro 1.030,17 per ogni anno di indebita occupazione. In cassazione la società occupante ha proposto ricorso, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso con atto del difensore munito di procura speciale; la controparte ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia e dell’accettazione e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il precedente secondo cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di rinuncia al ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    La norma ha introdotto la misura dell’ulteriore contributo unificato, che la Corte interpreta in senso restrittivo perché eccezionale e lato sensu sanzionatoria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio quando sia formalmente rituale e sia accettata dalla controparte.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese se la Corte non ravvisa ragioni diverse nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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